Rapporti di lavoro

Soccorso alpino, il Ministero fissa l’indennità 2017 per i lavoratori autonomi

di Alberto Bosco

In base a quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 e dal decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379, che contiene le relative norme di attuazione, i volontari appartenenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas), che è una struttura operativa del Club Alpino Italiano, e del soccorso alpino dell'Alpenverein Sudtirol (Avs), hanno diritto ad assentarsi durante le esercitazioni e le operazioni di soccorso.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l'importo in base al quale è determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui essi si sono astenuti dal lavoro per le ragioni di cui sopra, è stabilito ogni anno con apposito decreto in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

In adempimento di quanto sopra, il ministero del Lavoro con decreto 20 giugno 2017 ha stabilito che, per l'anno 2017, la retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria è pari a euro 2.138,86 (per il 2016 l'importo in questione era di 2.127,39 euro).

Per la liquidazione dell'indennità giornaliera tale importo va diviso per 22 oppure per 26, a seconda che la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

La domanda contenente tutti i dati richiesti va presentata alla sede locale dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

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