Il congedo matrimoniale in assenza di Ccnl
L’abrogazione della norma di riferimento e l’assenza dell’applicazione di un qualsivoglia contratto collettivo rendono la risposta assai incerta, a fronte peraltro dell’assoluta singolarità della fattispecie. Volendo comunque dare una risposta, occorrerebbe conoscere come sia stato stipulato il contratto individuale e cosa esso contenga: di fronte a un notevole miglioramento delle complessive condizioni e del trattamento applicato al lavoratore si potrebbe ritenere tale diritto (peraltro solo eventuale, dato che nessuno è obbligato a contrarre matrimonio) “assorbito” nel complessivo trattamento individuale più favorevole. In ogni caso, la negazione del congedo – pur se non previsto in alcun modo – fa sorgere più di qualche perplessità, se non altro in relazione al fatto che esso viene pacificamente riconosciuto da tutti i contratti collettivi vigenti, che sono anche il riferimento per il giudice nella determinazione del trattamento economico-normativo minimo del lavoratore. Si ritiene, dunque che in caso di contenzioso il giudice potrebbe, riconoscere il congedo al lavoratore.