Rapporti di lavoro

730/4 senza destinatario, nuovo obbligo di comunicazione telematica

di Matteo Ferraris

Nel 2017 è cresciuta la velocità impressa alla digitalizzazione dei processi di supporto alla compliance. I sostituti d'imposta se ne sono accorti alimentando fondati dubbi all'indomani dell'approvazione del D.L . n. 50/2017. La norma ha ristretto l'operatività delle compensazioni ipotizzando (legittimamente) il coinvolgimento dell'area dei sostituti d'imposta ma con la risoluzione n. 68/E/2017 si è, poi, chiarito che per le operazioni di compensazione tipiche dei sostituti d'imposta è ancora utilizzabile l'home banking.
Un ulteriore esempio di digitalizzazione della compliance si renderà evidente verso la fine del corrente mese quando i Caf e i professionisti invieranno i 730/4 all'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, li riverserà sui sostituti d'imposta destinatari.

Tale procedura, prevista dall'articolo 16, comma 4-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, è stata interessata dal provvedimento direttoriale n. 76124 del 14 aprile scorso con cui è stata eliminata la scadenza del 31 marzo già indicata per la trasmissione dell'indirizzo telematico rendendo immediatamente efficaci le comunicazioni inviate oltre detta data.

L'obiettivo era evidentemente quello di concedere flessibilità operativa ai sostituti anche in concomitanza con la messa a disposizione dei risultati contabili, contribuendo così a garantire una maggiore tempestività nell'effettuazione dei conguagli. L'espressione “tempestività” presente nelle motivazioni dell'atto fa ben comprendere la logica con cui l'Agenzia approccia la gestione di una mole di dati potenzialmente rilevante.
Come noto, infatti, secondo l'articolo 16, comma 4-bis, del D.M. n. 164 del 1999, l'Agenzia nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, li deve restituire ai soggetti che hanno prestato l'assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d'imposta.

Con il provvedimento, si apporta una variazione al punto 3.2 prevedendo che la comunicazione con la quale un sostituto d'imposta rende noto, anche tramite un intermediario appositamente delegato, di non essere tenuto all'effettuazione dei conguagli nei confronti di un percipiente è effettuata mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con le modalità e le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

Ebbene il caso operativo coinvolge una precisa fattispecie coincidente con la corretta canalizzazione da parte dell'Agenzia – il sostituto è, pertanto, esistente – mentre risulta inesistente (o non più esistente) la relazione tra il sostituto e il percipiente.
Si tratta del caso del lavoratore con cui il rapporto di lavoro è cessato da molto tempo ovvero con cui non è mai stato instaurato il rapporto con evidente errore soggettivo nel trasferimento dei dati tra i vari soggetti (Caf, Agenzia e sostituto). Posto che la regola generale vieta al sostituto di rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, i casi più ricorrenti in cui potrebbe essere necessario effettuare la comunicazione attraverso i canali telematici dell'Agenzia ci paiono coincidere con le seguenti fattispecie: 1) l'intercorsa risoluzione del rapporto di lavoro nell'anno 2017 precedentemente alla ricezione del modello 730/4; 2) l'intercorsa risoluzione del rapporto di lavoro in anni precedenti il 2017; 3) l'errore soggettivo in quanto non è mai esistito un rapporto di lavoro; 4) l'intervenuto decesso del lavoratore precedentemente alla ricezione del modello 730/4; 5) l'ulteriore errore soggettivo in presenza di particolari operazioni straordinarie, senza estinzione del datore di lavoro.

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