Rapporti di lavoro

Dichiarazione e versamenti, all'ultimo minuto un decreto assegna più tempo ai professionisti

di Matteo Ferraris

La proroga “a doppio” step diventa ufficiale ancora al fotofinish. A ridosso della scadenza per i versamenti (fissata inizialmente allo scorso 20 luglio) il Ministero dell'economia e delle finanze aveva, infatti, emanato il DPCM 20 luglio con cui sono state prorogate le scadenze solo per le imprese.

I Consigli nazionali degli ordini professionali avevano da tempo rappresentato l'incremento degli adempimenti chiedendo un'estensione dei termini per procedere con i versamenti proprio in quanto questa attività dipende direttamente dalle elaborazioni delle dichiarazioni. Il rinvio del termine di versamento avrebbe consentito, dunque, un maggiore termine per le elaborazioni.

E' stata, dunque, forte la meraviglia nel cogliere un differimento limitato alle sole imprese. Le richieste di verifica sono state immediate così come è stata immediata la rassicurazione del sottosegretario Casero ma la formalizzazione si è avuta con il comunicato stampa del MEF n. 131 rilasciato nella serata dello scorso 26 luglio.
Il conseguente DPCM è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, ufficializzando così la proroga per la presentazione telematica delle dichiarazioni al 31 ottobre 2017.

La proroga risponde alle “esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta” e prevede il differimento dei termini per la presentazione della
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazione Irap,
- dichiarazione dei sostituti d'imposta,
dichiarazioni che interessano persone fisiche, società di persone, studi associati e società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare e che possono essere effettuate solo online via Entratel o via Internet.

Il differimento del termine relativo al 770 che, però, nella parte tematica dell'area “lavoro” è limitato ai prospetti relativi a versamenti e compensazioni, giunge molto gradito proprio in ragione dell'alleggerimento della parte del modello 770 ex-semplificato. Va detto, infatti, che da quest'anno il modello torna ad essere riunito e la parte propriamente dichiarativa afferisce i contenuti tipici del modello “ordinario”. E', dunque, immaginabile che siano stati necessari coordinamenti tra funzioni aziendali e strutture professionali che ordinariamente trasmettevano in maniera separata i dati. L'eterogeneità dei dati e dell'origine degli stessi ha comportato sicuramente un maggiore impegno organizzativo che si è aggiunto alle ulteriori attività prestate dai professionistii a favore dell'Agenzia delle Entrate in questo lasso temporale.

Il differimento ha altresì effetto più generale in quanto fa scivolare al 31 ottobre anche alcuni adempimenti connessi al predetto termine come la rettifica o l'integrazione di una dichiarazione già presentata, con la cosiddetta «correttiva nei termini».

Con separato DPCM - che sostituisce il Dpcm del 20 luglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 169 del 21 luglio - sono stati parificati i termini per i versamenti dei lavoratori autonomi e dei percipienti per i reddito d'impresa. Entrambe le tipologie di contribuenti, pertanto, potranno effettuare i versamenti delle imposte, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva fino al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Lo sfasamento temporale ha, però, anche ricadute negative per i professionisti” tempestivi” che avevano già predisposto le deleghe di versamento per i propri clienti. Come noto, infatti, i versamenti dei debiti tributari emergenti dalla dichiarazione possono essere rateizzati ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 241/97 . Il differimento della prima scadenza oltre il termine di versamento della prima rata per i titolari di partita IVA comporterà inevitabilmente la predisposizione di un nuovo scadenziario con relativa comuinicazione ai clienti.

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