Rapporti di lavoro

Assicurazione Inail per i volontari

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il codice del terzo settore (Dlgs 117/2017), in vigore da ieri, amplia le forme di tutele a favore dei volontari.

Il decreto, dopo aver dato una nuova definizione del volontario e dell’attività di volontariato, inserisce nel codice l’obbligo, a carico degli enti del terzo settore, dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’Inail a favore del volontari di cui si avvalgono, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Gli enti del terzo settore, come disciplinati dal nuovo codice, in base all’ articolo 17 possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro quelli che svolgono la loro attività non in modo occasionale. Non può essere considerato volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il decreto trascura però di indicare un qualsiasi parametro di valutazione al fine individuare oggettivamente l’occasionalità ovvero la continuità della prestazione.

Soffermando l’attenzione sul requisito soggettivo, il volontario viene definito come una persona che per libera scelta svolge attività, in modo personale, in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore. L’azione del volontario è spontanea e gratuita, senza fini di lucro, a esclusivo fine di solidarietà.

Pertanto tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte del beneficiario. Tuttavia, possono essere rimborsate, tramite l’ente del terzo settore, le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività in questione.

L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, come disciplinata dal Dpr 1124/1965 (testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e quella per la responsabilità civile verso terzi, non è, tuttavia, di immediata applicazione. Infatti l’articolo 18 del codice stesso stabilisce che sarà un decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi a opera del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello del Lavoro, a individuare i meccanismi assicurativi semplificati, con polizza anche numeriche, disciplinando i relativi controlli.

Sempre per espressa previsione dell’articolo 18, la copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del terzo settore e le amministrazioni pubbliche. In tal caso i relativi oneri saranno posti a carico dell’amministrazione pubblica.

La tutela assicurativa completa il quadro dopo la prevenzione infortuni e igiene del lavoro disciplinata dal Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) il quale ha previsto, tramite rinvio dell’articolo 3, comma 12-bis, l’applicazione, nei confronti di tali soggetti, delle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori riguardanti, in particolare, l’uso delle attrezzature di lavoro, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica sui rischi propri delle attività svolte.

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