Rapporti di lavoro

Polizze professionali ultrattive

di Maurizio Di Rocco

Dopo oltre due anni e mezzo di dibattito, il 2 agosto il Senato ha definitivamente approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge d'iniziativa del Governo in tema di misure annuali per il mercato e la concorrenza.

Tra le diverse novità introdotte una, in particolare, va ad incidere, in modo piuttosto radicale, su quella norma che, nel 2011, suscitando diverse polemiche da parte dei diretti interessati, stabilì a carico dei liberi professionisti l'obbligo di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività professionale.

La legge sullaconcorrenza ha modificatola lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (poi convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148), statuendo che le condizioni generali delle polizze assicurative dovranno offrire un periodo di ultrattività della loro copertura per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi dalla fine del contratto e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura stessa.

Tale previsione, oltre che nei riguardi delle nuove polizze, dovrà applicarsi anche alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge sullaconcorrenza, ferma restando, in tutti i casi, la libertà delle parti di prevedere diverse pattuizioni contrattuali sul punto.

Recependo le istanze di buona parte del mondo professionale, la legge sulla concorrenza è intervenuta per limitare il ricorso, da parte delle compagnie assicurative, a quelle particolari clausole contrattuali, claims made, che circoscrivono l'operatività della copertura assicurativa solo ai sinistri denunciati nel corso di validità della stessa, escludendo quindi il rimborso per il caso di sinistri occorsi durante la valenza del contratto ma denunciati dopo la sua scadenza.

Con il regime di claims made, infatti, si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento ricevuta dall'assicurato ed inoltrata all'assicurazione, cosicché le relative garanzie operano solo da quel momento. Nel regime ordinario di cui all'articolo 1917, comma 1 del Codice civile, invece, l'assicuratore sarebbe obbligato a tenere indenne l'assicurato per tutte le conseguenze derivanti dall'evento dannoso occorso durante il tempo dell'assicurazione, indipendentemente da quando vengono denunciati i relativi danni e comunque fino al momento in cui interviene la relativa prescrizione (che, per la responsabilità contrattuale, è di dieci anni).

La differenza tra le due impostazioni contrattuali, tuttavia, non è di poca rilevanza per un libero professionista, se si considera che tra il momento in cui egli commette l'errore professionale e il momento in cui il cliente ne subisce gli effetti può passare molto tempo.

A oggi, in presenza di clausole claims made, il professionista che non vuole correre rischi è, quindi, costretto, da un lato, a mantenere continuamente operante la propria copertura assicurativa attraverso una regolare “concatenazione” dei rinnovi annuali e, dall'altro lato, a stipulare apposite clausole integrative, c.osiddette postume, per coprire anche i periodi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale. Con la nuova disciplina, al contrario, al medesimo professionista dovranno essere proposte anche formule contrattuali che prevedano di default l'ultrattività decennale della copertura assicurativa, fatta salva la libertà delle parti di negoziare diversamente il proprio contratto.

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