Rapporti di lavoro

Dopo i licenziamenti stop ai tirocini extra curicullari

di Gianni Bocchieri

Le Regioni hanno sei mesi di tempo per adeguare le proprie discipline sui tirocini extra curriculari secondo le nuove linee guida che le stesse Regioni si sono impegnate a rispettare con l’accordo in Conferenza Stato–Regioni del 25 maggio 2017.

Diverse le novità delle nuove linee guida, che non riguardano i tirocini curriculari realizzati nell’ambito delle attività di alternanza e neppure quelli previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche e per i periodi di pratica professionale.

La prima rilevante novità riguarda l’ampliamento dell’elenco dei soggetti promotori dei tirocini, che ora comprende anche le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (Its) e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Invece, soggetto ospitante può essere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio, purché non coincida con il suo promotore.

Rispetto alle precedenti, le linee guida dettagliano meglio i casi in cui un datore di lavoro non può procedere all’attivazione di tirocini nel caso di licenziamenti. In particolare, non possono ospitare tirocinanti i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi, per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro. Invece, è possibile attivare tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi.

Invariati i limiti precedenti rispetto al personale a tempo indeterminato: di un tirocinio per datori di lavoro fino a 5 dipendenti, di 2 tirocinanti per quelli tra 6 e 20 dipendenti e del 10% per quelli con più di 20 dipendenti. Però, le nuove linee guida introducono una premialità per incentivare l’assunzione dei tirocinanti prevedendo la possibilità di attivare fino a 4 tirocini oltre il limite del 10%, nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

La durata massima dei tirocini può essere di 12 mesi, mentre quella minima è fissata in due mesi, ridotta ad un mese per attività stagionali e a due settimane nel caso di tirocini svolti da studenti ed attivati dai servizi per il lavoro.

L’indennità minima da corrispondere al tirocinante resta di 300 euro, la stessa fissata dalle precedenti linee guida, con la facoltà delle Regioni di aumentarla. Il datore di lavoro non è tenuto al suo versamento nel periodo di sospensione del tirocinio, che può avvenire per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (superiore a 30 giorni) o per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni.

Per i tirocini attivati in una Regione diversa da quella del soggetto promotore le nuove line guida precisano che la disciplina di riferimento, compresa la misura dell’indennità, è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale il soggetto ospitante.

Attualmente solo la regione Lazio ha recepito le nuove linee guida approvando la relativa disciplina (Dgr 533 del 9 agosto 2017), che riguarderà i tirocini attivati dal prossimo primo ottobre. La novità più rilevante riguarda l’indennità da corrispondere al tirocinante, che è innalzata a 800 euro rispetto ai 300 euro fissati a livello nazionale.

In secondo luogo, la regione Lazio riduce il limite di durata massima che viene fissato a sei mesi, comprensivi di rinnovi e proroghe, a fronte dei 12 fissati a livello nazionale, fermo restando il limite di 24 mesi nel caso di disabili. Infine, la disciplina laziale chiarisce che i tirocini attivati nell’ambito della premialità non sono calcolati ai fini della quota di contingentamento del numero di tirocini massimi attivabili.

Le linee guida della Conferenza Stato-Regioni

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