Rapporti di lavoro

Disciplina antinfortunistica, l’illecito è ostativo al rilascio del Durc

di Mario Gallo

Le continue modifiche alla disciplina antinfortunistica operate nel corso degli ultimi anni hanno determinato un significativo aumento delle sanzioni penali e amministrative con delle pesanti ricadute anche sull'impresa, in quanto numerosi illeciti sono ostativi anche al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc); si tratta, invero, di una vera e propria pena accessoria che sta assumendo sempre più un rilevante impatto in quanto, come sottolineato anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 18 luglio 2017, n. 3, la condanna per questo tipo di violazioni determina il mancato godimento dei benefici normativi e contributivi (cfr. articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006) per l'intera compagine aziendale e per il relativo periodo riportato nell'allegato “A” al Dm Lavoro e P.S. 30 gennaio 2015.
Bisogna rilevare, però, che non di rado nella prassi professionale purtroppo la problematica Durc è vissuta più come una questione di regolarità dal punto di vista contributivo e assicurativo e non anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro; si tratta, tuttavia, di un approccio molto pericoloso in quanto ha poco senso avere un'impresa virtuosa solo in termini di pagamenti previdenziali ma che, al tempo stesso, denota carenze antinfortunistiche che un domani potrebbero comunque comportare anche la perdita dei predetti benefici.

Il “catalogo” delle violazioni ostative al rilascio del Durc
Occorre, quindi, procedere a una breve ricognizione dei principi che regolano questo particolare profilo al fine di focalizzare quelli più critici, anche per cercare di chiarire alcuni dubbi che spesso emergono sulle effettive condizioni di ostatività; una prima osservazione da compiere è che sulla falsariga di quanto già stabiliva l'abrogato Dm Lavoro e P.S. 24 ottobre 2007, anche il decreto del 30 gennaio 2015 prevede una serie di cause ostative al rilascio del Durc, ma il dato significativo è che quest'ultimo provvedimento ha significativamente ampliato il catalogo delle ipotesi di illecito comprendendo non solo violazioni caratterizzate da una particolare gravità come, ad esempio, l'omicidio colposo (articolo 489 del Codice penale.) o le lesioni colpose (articolo 590 del Codice penale) e, quindi, i reati di danno conseguenti a un infortunio sul lavoro o una malattia professionale (si veda la tabella uno).
Nel vigente catalogo, infatti, si registra un numero considerevole e discutibile di reati di pericolo, alcuni dei quali inseriti ultimamente che, invero, appaiano non proporzionati in termini di rapporto tra gravità e durata del periodo di non regolarità; è il caso, ad esempio, dell'omessa consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) del documento di valutazione dei rischi (articolo 18, comma 1, lett. o, Dlgs n.81/2008) che comporta un periodo di non regolarità di ben dodici mesi.
Lo stesso periodo è previsto anche in caso di mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi da parte del datore di lavoro committente (articolo 26, comma 1, lett. a, Dlgs n.81/2008), ma anche in questo caso non godere per ben dodici mesi dei benefici risulta un periodo eccessivamente troppo lungo, tenuto conto anche delle originarie finalità per cui è nato il Durc.

Commissione delle violazioni, soggetti attivi e principio di definitività
Molto importante è rilevare che frequentemente si pensa che il soggetto attivo dell'illecito che comporta il sorgere di una causa ostativa al rilascio del Durc sia il solo datore di lavoro; in realtà non è così in quanto hanno rilievo le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro – a partire dalla data del 30 dicembre 2007 – commesse anche dai dirigenti; a scanso di equivoci è bene precisare che il termine “dirigente” non deve essere inteso solo come colui che ai fini contrattuali ha una qualifica dirigenziale ma anche coloro che, a prescindere da siffatta qualifica assumono, anche di fatto, la posizione di dirigente della sicurezza in quanto svolgono attività finalizzate all'attuazione delle direttive stabilite dagli organi superiori e l'organizzazione e la vigilanza sulle attività lavorative (articolo 2, comma 1, lett. d, del Dlgs n. 81/2008).
Pertanto la commissione degli illeciti da parte di detti soggetti determina che il godimento dei benefici normativi e contributivi è definitivamente precluso per i periodi indicati nel già ciato allegato “A” e a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all'articolo 178 del Codice penale.
Altri due aspetti significativi è che non rileva nemmeno l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito e che in materia vige il principio della definitività dell'accertamento della violazione con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'articolo 444 del Codice di procedura penale; deve trattarsi, quindi, d'illeciti accertati con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata (ministero del Lavoro e P.S. circolare n.5/2008; ministero del Lavoro e P.S. interpello 11 dicembre 2013, n. 33)

Sanatoria degli illeciti, il ravvedimento operoso in alcuni casi evita la causa ostativa
Resta, infine, da rilevare che in questi casi almeno per quanto riguarda i reati di pericolo un'ancora di salvezza può venire beneficiando di alcuni istituti deflattivi del processo penale che consentono la sanatoria delle violazioni attraverso una condotta attiva dell'autore che provvede al ravvedimento operoso rimuovendo l'illecito commesso e pagando la somma stabilita.
È il caso, ad esempio, della prescrizione obbligatoria prevista dal Dlgs n.758/1994: se è stato commesso un reato di natura contravvenzionale punito con la pena dell'arresto o dell'ammenda o della sola ammenda – ossia in pratica gli illeciti previsti dal Dlgs n.81/2008 – l'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza (cfr. articolo 13 del Dlgs n.81/2008) e il successivo pagamento entro il termine (perentorio) di trenta giorni di una somma pari ad un quarto del massimo previsto per l'ammenda estingue il reato e impedisce che la violazione abbia rilevanza come causa ostativa al rilascio del Durc.
Lo stesso effetto si realizza quanto l'autore del reato è ammesso dal giudice a beneficiare dell'istituto dell'oblazione secondo quanto stabilito dagli articoli 162 e 162-bis del Codice penale.

Tabella: alcune delle cause ostative più significative al rilascio del Durc

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©