Rapporti di lavoro

Stop alle imprese che occupano oltre cinque addetti

di Stefano Rossi

Gli apprendisti non vanno conteggiati nella forza aziendale a tempo indeterminato per l’uso del contratto di prestazione occasionale. Con il messaggio 2887 del 12 luglio, l’Inps ha espresso un orientamento diverso rispetto a quanto affermato nella precedente circolare 107/2017 (che prevedeva invece l’inclusione degli apprendisti nella base di computo).

L’articolo 54-bis del Dl 50/2017 introduce un limite all’uso delle prestazioni occasionali per le aziende che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La norma pone alcuni problemi applicativi sulla determinazione della forza aziendale. In sostanza, bisogna capire sia il momento in cui calcolare l’organico, sia i lavoratori che possono essere esclusi dalla base di computo. Sulla prima questione, l’Inps con la circolare 107/2017 ha affermato che, per semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e favorire il controllo automatizzato da parte dell’istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, per una prestazione resa il 23 luglio 2017, deve essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente), senza alcun arrotondamento. I datori di lavoro, in questa prima fase di avvio, potranno quindi autocertificare la forza aziendale con la dichiarazione contributiva Uniemens.

Sarebbe stato più opportuno, però, allinearsi ai criteri già fissati in precedenza sul computo dei lavoratori. La Cassazione (sentenza 22653/2016), infatti, adotta il criterio della «normale occupazione» per l’applicazione dell’articolo 18 della legge 300/1970, intendendo per tale l’organico antecedente il momento nel quale si è verificato il fatto oggetto di contestazione. In questo modo non si rischierebbe l’esclusione di aziende che nel terzo mese precedente la prestazione occasionale avessero un organico superiore alle cinque unità, ma che per effetto di dimissioni successive potrebbero rientrare nella soglia legale.

Nella media occupazionale devono essere compresi nel semestre i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali.

Per le aziende di nuova costituzione, il requisito dimensionale si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Quanto ai lavoratori da computare nella base di calcolo, la circolare 107/2017 comprende i lavoratori a tempo indeterminato di qualunque qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e i dirigenti. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto (con arrotondamento allo 0,5 superiore), mentre gli intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del Dlgs 81/2015. Il messaggio 2887 ha precisato che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nelle forze aziendali a tempo indeterminato.

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