Rapporti di lavoro

Per Iva monocommittenti, conversione solo in giudizio

di Giampiero Falasca

Il lavoratore autonomo che svolge la propria attività per un solo committente può ottenere la conversione automatica del rapporto in una forma subordinata?

La risposta a questa domanda, dopo le tante riforme che hanno investito la materia, non è scontata e univoca.

L’unico punto fermo sul tema, rimasto invariato nel corso degli anni, è costituito dalla rilevanza, ai fini dell’eventuale conversione in forma subordinata di un rapporto nato come autonomo, dei cosiddetti indici di subordinazione. La giurisprudenza è solita riqualificare come lavoro subordinato tutti i rapporti contrattuali che, pur essendo formalmente diversi, di fatto consentono al committente di esercitare un potere direttivo, organizzativo e disciplinare sul collaboratore; la monocommittenza è un elemento che deve essere valutato, per compiere questo accertamento.

L’indagine su questi elementi è, tuttavia, molto difficile; per provare a rafforzare l’azione di contrasto degli abusi, il legislatore ha tentato di introdurre dei meccanismi di conversione automatica del rapporto, al verificarsi di alcune condizioni.

Questa strada è stata imboccata con decisione dalla legge Fornero, secondo la quale si sarebbe applicata una presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzino almeno due delle seguenti tre condizioni: la collaborazione con lo stesso committente aveva una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; il compenso proveniente dallo stesso committente superava l’80% dei compensi percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni consecutivi; il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Questa regola – che non si applicava a casi specifici (possesso di competenze speciali, superamento di una soglia di reddito, iscrizione ad albi professionali) - è stata cancellata dal Jobs Act. Al posto di tale meccanismo, il Dlgs n. 81/2015 ha stabilito che le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo sono soggette alle regole del lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all’orario di lavoro; anche in tale caso sono previste delle esenzioni per categorie particolari (come le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali).

Con questa nuova disciplina, il requisito della mono committenza ha perso centralità in favore della cosiddetta etero-organizzazione: il collaboratore (che sia una partita Iva oppure un parasubordinato) entra nel campo di applicazione delle regole del lavoro subordinato se la sua prestazione viene organizzata dal committente.

In questo nuovo meccanismo – al pari di quello previsto dalla legge Fornero – l’automatismo è solo apparente: per convertire il rapporto è comunque necessario un passaggio giudiziale (che può essere preceduto da un atto amministrativo di accertamento ad opera degli ispettori del lavoro) in quanto deve essere concretamente accertata la presenza dell’etero-organizzazione.

Queste considerazioni valgono anche per le collaborazioni coordinate e continuative, rispetto alle quali va tenuto conto anche di un altro elemento: il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo (Legge n. 81/2017) ha precisato che l’etero-organizzazione non sussiste se il committente esercita una forma di potere organizzativo preventivamente concordata tra le parti nel contratto.

Con questa precisazione il legislatore vorrebbe chiarire il funzionamento della presunzione introdotta dal Dlgs n. 81/2015, anche se c’è il rischio concreto che questo continuo cambiamento di norme si risolva in un formidabile assist al contenzioso giudiziale.

La legge n. 81/2017

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