L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Amministratori e versamenti alla gestione separata

di Imbriaci Silvano

La domanda

Buongiorno, la nuova sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n.1545 del 20 gennaio 2017, ha stabilito che il rapporto di lavoro tra Amm.ri e società non è da considerarsi come rapporto parasubordinato ma come un rapporto di tipo societario. Quindi alla luce di quanto sopra, viene meno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata? E per gli Amministratori già iscritti alla gestione separata (ed anche alla gestione artigiani) al momento del pagamento compenso Amministratori oppure del pagamento del TFM Amministratori, tali compensi non verranno più assoggettati a contribuzione INPS gestione separata? Grazie.

La questione posta dal quesito riguarda in sostanza gli effetti fiscali e soprattutto previdenziali della sentenza delle SSUU della Cassazione (n. 1545/2017) che ha stabilito la natura societaria del rapporto che lega l’amministratore alla compagine nella quale svolge la propria attività. Si chiede se, attesa la natura organica del rapporto, abbia comunque un senso l’obbligo di iscrizione dell’amministratore alla gestione separata ex art. 2, comma 26 della l. n. 335/1995. Prima di rispondere, occorre evidenziare che: a) la questione affrontata dalla sentenza è finalizzata a stabilire il regime di pignorabilità dei compensi corrisposti agli amministratori e quindi non tratta direttamente il tema della posizione previdenziale di questa particolare categoria di lavoratori; b) sugli effetti previdenziali della sentenza, a quanto consta, l’INPS non ha ancora preso una posizione ufficiale. Ciò premesso, nonostante sia legittimo il dubbio sulla permanenza dell’obbligo di iscrizione, in relazione alla ricostruzione del rapporto di lavoro degli amministratori come effettuata dalle Sezioni Unite, a parere di chi scrive l’obbligo di iscrizione per gli amministratori alla Gestione Separata permane invariato, in quanto, anche nel quadro dell’interpretazione delle SSUU, non muta il trattamento fiscale (disciplinato dall’art. 50 del TUIR) e di conseguenza il trattamento previdenziale dei compensi a favore dell’amministratore, legato al fatto oggettivo della percezione di redditi in funzione della sua carica, e al loro particolare regime fiscale. Infatti la contribuzione alla Gestione Separata deriva dal fatto oggettivo di percepire un compenso, per la funzione di amministratore, ricollegabile a quelli indicati nel TUIR all’art. 50 (ex art. 47), a meno che il rapporto di lavoro in concreto sia ricostruito nelle forme di una vera e propria subordinazione (e iscrizione dell’amministratore nel FPLD), o i compensi siano frutto dell’esercizio diretto dell’arte o della professione (redditi da lavoro autonomo professionale). Peraltro, la stessa iscrizione alla gestione separata risulta compatibile, come è noto, con il versamento della contribuzione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel caso in cui, in concreto, risulti lo svolgimento di attività commerciale o artigiana, oltre alle funzioni di amministratore.

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