Lavoro notturno in caso di part time
L’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti Confapi prevede che “il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino per ciascun gruppo lavorativo; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti”. Secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi, il lavoro notturno inizierà a decorrere dopo 12 ore dall’inizio del turno di lavoro del mattino. Per poter quindi stabilire da quale momento decorre il lavoro notturno occorrerà aggiungere dodici ore all’orario fissato per l’inizio turno del mattino: da quel momento decorrerà il lavoro notturno. Per le ore prestate dall’orario di inizio del lavoro notturno così calcolato e le ore 22:00 è prevista la maggiorazione del 25%; per quelle svolte dopo le ore 22:00 si applica la maggiorazione del 35%. Le maggiorazioni suddette devono essere calcolate sulla retribuzione normale oraria.