Rapporti di lavoro

Il nuovo obbligo di comunicazione all'Inail degli infortuni ai fini statistici e informativi al banco di prova

di Mario Gallo

Il panorama degli adempimenti in materia di rapporti di lavoro è in continua evoluzione e il Decreto dei Ministeri del Lavoro e P.S. e della Salute 25 maggio 2016, n. 183, nel dare attuazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), ossia la nuova “anagrafe della sicurezza sul lavoro” prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n.81/2008, ha reso operativo anche l'obbligo di comunicazione all'Istituto assicuratore degli infortuni con assenza di almeno un giorno secondo quanto stabilito dall'art. 18, c.1, lett. r), del già citato D.Lgs. n.81/2008.
In effetti questo importante adempimento già doveva entrare in vigore lo scorso 12 aprile ma, poi, con la legge n.19/2017 è stato prorogato di sei mesi e, quindi, il nuovo termine è fissato dal 12 ottobre salvo naturalmente ulteriori rinvii dell'ultima ora.

Contenuto e termini di presentazione.
L'art. 18, c.1, lett. r) del citato D.Lgs. n.81/2008, prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare all'INAIL gli infortuni con assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; si tratta di una comunicazione, che confluirà anch'essa nel nascente SINP, prevista ai fini statistici e informativi in quanto, com'è noto, ai fini assicurativi resta fermo il già citato obbligo di denuncia circoscritto a quelli che comportano un'assenza al lavoro superiore a tre giorni.
Pertanto, con la previsione dell'art. 18, c.1, lett. r) del citato decreto il legislatore ha voluto garantire un meccanismo di monitoraggio completo dell'andamento del trend infortunistico italiano, includendo anche quegli eventi che comportano lesioni lievi che fino ad oggi sono rimasti nel sommerso e che pure sono rilevanti sul piano prevenzionale.
La stessa norma, poi, per esigenze di semplificazione stabilisce che l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia ex art. 53 D.P.R. n.1124/1965.
Per quanto, invece, riguarda il termine di presentazione l'art. 18, c.1, lett. r), stabilisce che la comunicazione deve essere presentata per via telematica “....entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico”.
Nel D.Lgs. n.81/2008, non sono espressamente indicati quali sono i dati da comunicare ma come precisato dall'Inail con nota del 22 gennaio 2013, prot. n. 725, dovrà essere utilizzato on line il modulo unificato di denuncia e di comunicazione degli infortuni attualmente già in vigore che consente al datore di lavoro, quindi, sia di assolvere all'obbligo di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi che di comunicazione ai fini statistici; non è chiaro, però se in caso d'infortunio che comporti un'assenza dal lavoro non superiore a tre giorni dovranno essere compilate tutte le sezioni (es. anche quella dei dati retributivi) oppure solo alcune.

Sanzioni ed estinzione agevolata dell'illecito.
Per quanto riguarda i profili sanzionatori occorre precisare che l'art. 55, c. 5, lett. h), del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che la mancata comunicazione degli infortuni che comportano l'assenza di almeno un giorno entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 e 1.972,80 euro; invece, la mancata comunicazione di quelli che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro, fermo restando che, come accennato, tale obbligo si considera assolto con la presentazione all'Inail della denuncia d'infortunio.
Destinatari di tali sanzioni sono il datore di lavoro e il dirigente (cfr. art. 2, c.1, D.Lgs. n.81/2008) che, tuttavia, potranno beneficiare dell'istituto della regolarizzazione amministrativa regolato dall'art. 301-bis del D.Lgs. n.81/2008, in base al quale il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito è ammesso al pagamento di una somma “...pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo”.
In merito all'organo competente ad accertare l'illecito poiché la comunicazione rientra tra i doveri specifici antinfortunistici si ritiene, ad avviso di chi scrive, che secondo quando previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n.81/2008, la competenza primaria sia delle aziende sanitarie locali e per particolari settori e attività gli altri organi previsti da tale articolo come, ad esempio, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per quanto riguarda l'edilizia

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©