Rapporti di lavoro

La gestione di errori o dimenticanze tramite il modello 730 integrativo

di Matteo Ferraris

Se, dopo un attento controllo del prospetto di liquidazione delle imposte, il contribuente riscontra errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l'assistenza per correggerli. Nell'ipotesi di errori commessi dal Caf o dall'intermediario è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, entro il 25 ottobre lo stesso poteva presentare un modello 730 integrativo. La (ri)presentazione del modello doveva essere completa di documentazione Il contribuente, nel rivolgersi al C.A.F. (o al professionista abilitato ovvero ad una associazione professionale), esibendo altresì il prospetto di liquidazione relativo al modello 730 originario.
Il contribuente può, in alternativa, presentare un modello Unico Redditi Persone Fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Tale opzione è l'unica ove il contribuente si sia accorto di avere omesso di dichiarare dei redditi oppure abbia indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante; per tali fattispecie non ci sono alternative: deve essere presentato obbligatoriamente un modello Unico Redditi Persone Fisiche, le somme dovute devono essere pagate direttamente dal contribuente, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Il 730 integrativo è presentato esclusivamente ad un Caf ovvero ad un professionista abilitato o ad una associazione professionale anche se il contribuente aveva ricevuto l'assistenza fiscale direttamente dal sostituto d'imposta o dall'Agenzia delle Entrate. Il modello integrativo può essere presentato a Caf o intermediari anche diversi rispetto ai soggetti coinvolti nella prima attività di assistenza fiscale.

730/2017 integrativo e rettificativo: lo scadenziario

25 ottobre 2017

Termine di presentazione al Caf o all'intermediario di un nuovo 730/2017 integrativo per correggere errori e dimenticanza che comportano un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.

10 novembre 2017

Termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative elaborate da Caf e intermediari, unitamente al risultato contabile Mod. 730-4 integrativo;
Termine per consegnare al lavoratore di copia del modello 730 integrativo elaborato e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3 integrativo).

Attraverso un codice da apporre nel frontespizio si distinguono tre differenti situazioni con riferimento alle quali il contribuente può presentare un modello 730 integrativo:

Codice 1, casella “730 integrativo”: identifica le modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; questa è l'ipotesi in cui si versa anche quando il credito emerge da una dichiarazione relativa ad anni precedenti per cui è stato presentato un modello Unico integrativo da cui è scaturito un credito non riportato nel modello 730/2017 precedente;

Codice 2, casella “730 integrativo”: è la causale di modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta; in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.

Codice 3, casella “730 integrativo”: è associata alle modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario; in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.

Con riferimento a ciascuna delle situazioni sopra descritte, vi sono differenti conseguenze che possono coinvolgere il sostituto d'imposta.
La gestione è più semplice per i codici 2 e 3 mentre è maggiore l'operatività connessa alle casistische associate al codice 1.
La correzione dei dati del sostituto d'imposta effettuata con il codice “2” è all'origine di una operatività molto semplice. Se i primi dati inseriti erano errati, l'assistenza fiscale non si è conclusa consentendo la liquidazione della dichiarazione integrativa con gli stessi criteri della dichiarazione ordinaria. La situazione è analoga in presenza di codice “3” in quanto l'assistenza fiscale non risulta conclusa (impossibilità di effettuare le operazioni di conguaglio per la mancata individuazione del sostituto); anche in questo caso la dichiarazione integrativa deve essere liquidata con i criteri della dichiarazione ordinaria con la particolarità della gestione contabile descritta con riferimento alla fattispecie regolata dal codice “1” con la specificità del ricalcolo degli acconti relativi all'Irpef ed all'addizionale comunale.

La gestione contabile associata al codice “1”
Dopo l'elaborazione, gli intermediari entro il 10 novembre trasmettono all'Agenzia delle Entrate il modello integrativo e consegnano al contribuente il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo oltre alla copia della nuova dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate comunica per via telematica i risultati delle dichiarazioni ai sostituti d'imposta; questi procederanno al rimborso, entro il mese di dicembre. Per il sostituto d'imposta la gestione implica la valutazione dell'importo comunicato tramite il modello 730-4 integrativo pari al conguaglio tra le risultanze del modello 730-3 originario e quelle del 730-3 integrativo. Si ricorda, infatti, che la presentazione di una dichiarazione “integrativa” non sospende le procedure avviate con la consegna del primo mod. 730/2017; di conseguenza, non viene meno l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito risultanti dal modello di dichiarazione originario.

Tabella

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