Rapporti di lavoro

Cambio appalti senza funzione di schermo

di Lorenzo Mattioli

Anip-Confindustria, l'associazione che rappresenta le imprese di pulizia e servizi integrati, sta seguendo con molta attenzione gli articoli di approfondimento pubblicati su «Il Sole 24 Ore» (23 ottobre , Enzo De Fusco e Carmelo Fazio) sul delicato tema del cambio appalto e le conseguenze che l'attuale quadro normativo pone sia nei confronti dei dipendenti, sia verso le aziende.

Da esponente di una categoria che rappresenta le imprese del cleaning professionale e del facility management ritengo doveroso far emergere anche il nostro punto di vista, suffragato dallo studio costante di quelle norme che impattano direttamente sull'operatività di interi segmenti economici o - se vogliamo- del mercato nel suo complesso. Lavoriamo nell'ambito dei «servizi per la vita», affrontando quotidianamente problematiche economiche e norme dalla complessa genesi, al pari della loro interpretazione. Persino Papa Francesco - lungi dal considerarLo un sostenitore di tematiche ‘di parte' - non ha mancato di dare una valutazione sul nostro settore, stigmatizzando il comportamento di quei committenti pubblici che tradiscono la propria missione sociale «quando indicono appalti con il criterio del massimo ribasso». Anip è pienamente consapevole delle gravi conseguenze che tutto ciò comporta.

Anip-Confindustria che da tempo è impegnata in un percorso virtuoso e attento ai diritti di tutti, siano stazioni appaltanti, lavoratori, aziende cedenti o subentranti in una procedura di appalto. Anip, sin dal dibattito consumatosi intorno alla modifica della disciplina avvenuta nel 2016 - che tentava di eliminare un vero e proprio caposaldo normativo nella individuazione degli obblighi a carico delle imprese (uscente e subentrante) nelle procedure di “cambio appalto” ha avuto posizioni nette. Una linea di condotta posta alla base della modifica “conservativa”, fortemente voluta da Anip, del testo dell'articolo 29, comma 3, della legge Biagi (poi accolta e recepita dal legislatore), in luogo della abrogazione «tout court» della norma, come inizialmente paventato, in ossequio alle disposizioni comunitarie.

Il comma, così come venne approvato, rappresenta il senso della nostra mission: l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

Un percorso sin qui chiaro e, verrebbe da dire, virtuoso, in cui persistono dei vuoti da colmare: allo stato attuale, ove si dovessero verificare situazioni di cambio appalto del tutto privi di elementi di discontinuità, il rischio di riconduzione dell’operazione nel trasferimento di azienda permane. Anip farà sentire la propria voce in tutte le sedi opportune, soprattutto laddove si configurino interpretazioni che possano creare pericolose distorsioni del mercato in cui le nostre associate operano.

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