L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Congedo di maternità e diritto di precedenza

di Alberto Bosco

La domanda

Durante il congedo obbligatorio per maternità seguito da 5 mesi di congedo parentale di una lavoratrice a tempo determinato, l’azienda per cui lavora assume una nuova lavoratrice a tempo indeterminato. Quali diritti può far valere la lavoratrice appena rientrata, in particolare per quanto riguarda il diritto di precedenza? E al momento della scadenza del contratto?

L’articolo 24 del Dlgs 81/2015, al comma 2, dispone che, per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Tale diritto, alla cui maturazione non contribuisce il congedo parentale ma solo l’effettiva attività di lavoro e la fruizione del congedo di maternità in corso di contratto, deve essere esercitato per iscritto da parte della lavoratrice entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (ovviamente a condizione che il periodo lavorato e di congedo maternità sia superiore a 6 mesi): finché ciò non avviene il datore di lavoro è libero di assumere chi preferisce. In ogni caso, il diritto scade dopo 12 mesi dalla cessazione del contratto.

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