Rapporti di lavoro

Disparità uomo-donna, individuati settori e professioni per il 2018

di Paola Sanna

Con decreto interministeriale 10 novembre 2017, sottoscritto dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati definiti settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, su base Istat con annualità di riferimento 2016.

Lavoratore “svantaggiato”
L'articolo 2 comma 4 lettera f) del regolamento Ue 651/2014 - che ha sostituito l'articolo 2 punto 18 lettera e) del regolamento Ce 800/2008 - ricomprende nella nozione di «lavoratore svantaggiato» chiunque sia occupato in professioni o settori «caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato».

L'agevolazione contributiva
I commi 8 e 9 dell'articolo 4 della legge Fornero prevedono che, in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013,
• con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione,
• di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi,
sia concessa per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione. Infine, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Alla luce della nozione di lavoratore svantaggiato sopra indicata, identica agevolazione è concessa anche in relazione alle assunzioni di
• donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, comma 4 lettera f) del regolamento 651/2014, annualmente individuate,
• nonchè in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Disparità uomo/donna
Il decreto interministeriale propone quindi nell'allegato A i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, mentre nell'allegato B lo stesso indice è riferito alle professioni. La norma va dunque utilizzata per la definizione di lavoratrice svantaggiata, da ricondurre alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni sopra indicate nel corso dell'anno 2018.

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