Rapporti di lavoro

Legge europea, le novità per il lavoro

di Antonio Carlo Scacco

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre la legge europea (n. 167 del 20 novembre 2017), strumento normativo che consente, assieme alla legge di delegazione europea (legge 163/2017), l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

Più in particolare la legge europea contiene disposizioni che abrogano o modificano direttamente norme in contrasto con gli obblighi connessi alla appartenenza all'Unione europea. Il fondamentale meccanismo di comunicazione attraverso il quale la Commissione coopera con i singoli stati è, dal 2008, il sistema Eu-Pilot, attraverso il quale si attua una sorta di composizione amichevole tra le parti (in sostituzione delle precedenti lettere amministrative), in modo da evitare vere e proprie procedure di infrazione.

Una prima disposizione (articolo 1) affronta la questione della iscrizione nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori degli avvocati cosiddetti “stabiliti”, ossia in possesso di titolo abilitativo conseguito in altro Stato che esercitano stabilmente la professione in Italia. La norma prevede per l'iscrizione la riduzione da dodici a otto anni del requisito minimo dell'esercizio della professione e la proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura. Si superano in tal modo, attraverso l'allineamento ai requisiti già previsti dalla legge 247/2012 per gli avvocati abilitati in Italia, le disparità attualmente esistenti.

L'articolo 10 (Caso Eu-Pilot 7060/14/Taxu) elimina il requisito dell'immatricolazione della nave nel Registro internazionale italiano ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 30/1998. Sarà pertanto possibile fruire dei benefici anche da parte di navi di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tuttavia, allo scopo di evitare fenomeni di dumping sociale, a tali navi si estendono esplicitamente le medesime condizioni per la determinazione dei contratti di arruolamento e dei contratti collettivi applicabili ai marittimi imbarcati sulle navi italiane adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

L'articolo 11 risolve il Caso Eu- Pilot 2079/11/Empl , relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori assunti nelle università statali. Già la Corte di giustizia Ue in diverse occasioni aveva stabilito che a tali soggetti dovesse essere applicato il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto. La norma assegna ulteriori risorse al Fondo per il finanziamento ordinario delle università allo scopo di adeguare i relativi trattamenti economici e superare eventuali contenziosi in atto. Un successivo decreto interministeriale predisporrà uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi a livello di singolo ateneo, nonché individuerà i criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive a favore delle università che entro il prossimo 31 dicembre perfezioneranno i relativi contratti.

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