Quante volte si può chiedere l’anticipazione del Tfr
L’articolo 2120 del Codice civile prevede in effetti che il lavoratore possa, al verificarsi di determinate condizioni, richiedere una sola volta un’anticipazione di importo non superiore al 70 per cento del Tfr al quale avrebbe diritto in caso di cessazione, al momento della richiesta. Va peraltro evidenziato come l’articolo predetto preveda che “Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali”. Si ritiene pertanto che il datore di lavoro, alla luce di uno specifico accordo individuale, possa concedere nuovamente l’anticipazione del Tfr anche in presenza dell’obbligo di versamento al fondo di Tesoreria Inps.