di Rossella Quintavalle

La domanda

Buongiorno, si chiede gentilmente conferma per la corretta applicazione della disposizione prevista dall'art.9 D.Lgs. 66/2003; in particolare, il datore di lavoro che utilizza la festività goduta infrasettimanale come giorno di riposo settimanale può ritenere il comportamento legittimo o potrà essere sanzionato?

Le due fattispecie, riposo settimanale e lavoro festivo, sono disciplinati da norme differenti. Il citato articolo 9 del D.lgs. n. 66/2017 dispone che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. A seguito della modifiche apportate dal comma 5 dell’articolo 41 del Dl n. 112/2008, inoltre, tale riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario; d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. Posto che il lavoratore non rientra nelle ipotesi di esclusione e che il riposo di ventiquattro ore consecutive, fatte salve le disposizioni speciali, può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, nel caso in cui la giornata festiva infrasettimanale coincida con il giorno di riposo, al lavoratore dovrà essere corrisposta, oltre alla corrente retribuzione mensile, una ulteriore giornata di retribuzione contrattuale. La ratio della norma è da individuarsi nella circostanza che ove le suddette festività non coincidessero con la giornata del riposo, il dipendente fruirebbe di un giorno di riposo retribuito in più. Se in linea di principio la giornata di riposo settimanale può coincidere con una giornata festiva, per rispondere al quesito occorre considerare anche il concetto espresso dal Ministero del lavoro, con risposta ad interpello del 10/7/2009, circa la possibilità di derogare al diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni previsti come festività. Nel sottolineare la differenza fra il riposo settimanale ed il diritto di astensione dal lavoro nei giorni di festa, il Ministero ha escluso che tale ultimo diritto “possa essere posto nel nulla unilaterlamente dal datore di lavoro, essendo la relativa rinunciabilità rimessa esclusivamente all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. 16634/2005), accordo che – si ritiene – può essere raggiunto anche in sede di contrattazione collettiva”. Appare quindi possibile utilizzare una festività infrasettimanale goduta quale riposo settimanale ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 66/2003, ma, a meno che la festività non cada in una giornata infrasettimanale già prevista quale abituale turno di riposo del lavoratore, è necessario che la rinuncia al diritto di astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni festivi sia concordata con il lavoratore. In ambo i casi devono essere adottati gli adeguati trattamenti retributivi previsti dalle norme e dal contratto collettivo applicato.

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