Rapporti di lavoro

«Solidarietà» con i subfornitori

di Giampiero Falasca

Alla subfornitura industriale si applica lo stesso regime di responsabilità solidale previsto dalla legge Biagi (Dlgs 276/2003) per i committenti dell’appalto di servizi, in relazione ai crediti retributivi e contributivi dei dipendenti degli appaltatori.

Con questo principio, contenuto nella sentenza 254/2017 depositata ieri, la Corte costituzionale amplia in misura rilevante l’ambito di responsabilità delle imprese che esternalizzano in tutto o in parte un processo produttivo ricorrendo alla subfornitura, il contratto (disciplinato dalla legge 192/1998) con il quale un’azienda committente si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o semilavorati.

La controversia sottostante alla pronuncia della Consulta riguarda una società committente chiamata in giudizio dai dipendenti del subfornitore per il pagamento di alcuni crediti nel periodo di svolgimento del contratto.

Il tribunale di Venezia ha condannato la committente al pagamento di queste somme, ma l’impresa, in sede di appello, ha invocato l’inapplicabilità del regime di responsabilità solidale alla subfornitura, in quanto tale regime è previsto dalla legge solo per gli appalti di servizi. La Corte d’appello, dando per scontata la tesi dell’azienda, ha invocato l’intervento della Corte costituzionale chiedendo di valutare se è legittima o no una differente regolamentazione di fattispecie così simili come l’appalto e la subfornitura.

La Corte ha ricostruito la questione rilevando che la differenza tra subfornitura e appalto è attualmente oggetto di due differenti indirizzi interpretativi. In base al primo, la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori “indiretti”, sancita dall’articolo 29 della legge Biagi per gli appalti, non si estende anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità tra le due fattispecie contrattuali. La «dipendenza tecnologica», presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all’appalto che comporta, invece, un’autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative con cui conseguire il risultato richiesto.

Il secondo orientamento ritiene, invece, applicabile la garanzia della responsabilità degli appalti anche alla subfornitura, ritenendo che questo contratto costituirebbe un «sottotipo», se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l’appalto.

La Corte costituzionale rileva che ciascuno degli orientamenti esistenti non chiarisce in maniera decisiva la questione dell’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Per risolvere questo apparente contrasto, la sentenza prende posizione sostenendo che la disciplina contenuta nell’articolo 29 della legge Biagi va interpretata nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.

In questo modo la pronuncia riscrive un pezzo importante delle regole applicabili alla subfornitura e impone una rivisitazione delle prassi contrattuali esistenti. I committenti, infatti, di fronte alla certezza di essere responsabili per tutti i crediti dei subfornitori dovranno avere cura di introdurre, al momento della stipula del contratto, un pacchetto di “cautele” per individuare un fornitore affidabile. Cautele che, in ogni caso, non basterebbero a sollevare l’impresa dall’onere di pagare i debiti, con la conseguenza di spostare in capo a un soggetto che non ha alcuna responsabilità un onere economico che, spesso, assumere dimensioni importanti.

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