Rapporti di lavoro

Lavoro esterno sempre con solidarietà

di Enzo De Fusco

La responsabilità solidale a tutela del lavoratore che assicura una attività lavorativa indiretta «non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento».

Questo è un passaggio della sentenza 254/2017 con cui la Corte costituzionale ha ritenuto applicabile anche ai contratti di subfornitura la tutela della responsabilità solidale prevista per gli appalti e disciplinata dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

La Corte costituzionale nell'articolata sentenza ricostruisce il dibattito aperto in dottrina circa la reale natura del contratto di subfornitura; ossia, se esso sia un tipo negoziale autonomo, oppure riconducibile alla “famiglia” contrattuale degli appalti.

La recente giurisprudenza di Cassazione si è orientata a considerare il contratto di subfornitura un tipo negoziale autonomo rispetto all'appalto d’opera o di servizi, in quanto l’appaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, a una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva. Su questi presupposti ne deriva la maggior responsabilità dell’appaltatore sui vizi dell’attività svolta, rispetto a quanto può verificarsi per il subfornitore (sentenza 18186/2014).

Ma la Corte costituzionale afferma che anche qualora il contratto di subfornitura dovesse essere considerato un “tipo” negoziale autonomo, non è preclusiva l’applicazione, in via analogica, della tutela sulla responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore.

Secondo la Corte a questa conclusione si può giungere anche se letteralmente la norma fa riferimento espresso al contratto di appalto, e ciò sul presupposto che «l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura».

La posizione della sentenza sembra chiara nel ritenere che laddove si realizzino condizioni omogenee di lavoro indiretto per effetto di un decentramento non si giustifica una diversa tutela poiché si porrebbe, altrimenti, un contrasto con il precetto dell’articolo 3 della Costituzione.

D’altronde – spiega la Corte - l'introduzione della responsabilità solidale del committente ha l’obiettivo di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale.

Su questi presupposti è importante interrogarsi sul corretto significato del passaggio contenuto nella sentenza in base al quale la responsabilità solidale «non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento».

Se si tiene conto delle argomentazioni fornite dalla Corte sembrerebbe che la tutela della responsabilità solidale si estenda non solo ai dipendenti del subfornitore, ma anche ai dipendenti che svolgono lavoro indiretto nell’ambito di contratti tipizzati come, ad esempio, nei casi di contratto di trasposto o di agenzia: si tratta di contratti per i quali fino a oggi non si è mai posto un tema di responsabilità solidale.

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