Rapporti di lavoro

Come applicare la deduzione Irap relativa al costo del personale

di Salvatore Servidio

L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), istituita con il Dlgs 446 del 15 dicembre 1997, ha come presupposto l'esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'articolo 99 – “Oneri fiscali e contributivi” – del Dpr 917 del 22 dicembre 1986 (il Tuir) , prevede al comma 1 che le imposte sui redditi e quelle per le quali é prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
In base all’articolo 2, comma 1, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione un importo pari all'Irap determinata ai sensi degli art. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 446/1997, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, del medesimo D.Lgs. n. 446/1997.

La deducibilità Irap del costo del lavoro
A decorrere dalla presentazione del modello IRAP/2016, sono stati inseriti due nuovi righi, ossia il rigo IS7 nel quadro IS (contnente “Prospetti vari”) e il rigo IC69, nel quadro IC (“Società di capitali”, che va utilizzato dalle società di capitali, enti commerciali ed equiparati per la determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP), nel quale i contribuenti interessati devono evidenziare le nuove agevolazioni fiscali ai fini IRAP in materia di personale dipendente, previste dal nuovo comma 4-octies dell'art. 11 (contenente disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta) del D.Lgs. 446/1997, introdotto dall'art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Stabilità 2015) e modificato dall'art. 1, comma 73, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), al fine di calcolare il valore della produzione netta e quindi, l'imposta dovuta:
a) deduzione del 100% del costo residuo per il personale dipendente a tempo indeterminato;
b) deduzione del 70% del costo residuo dei lavoratori stagionali.
La deduzione di cui alla lettera a) rappresenta la fattispecie agevolativa di carattere generale, la quale è limitata ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e possiede le caratteristiche di seguito descritte, mentre la deduzione di cui alla lettera b) configura una fattispecie eccezionale, in quanto connessa a contratti di lavoro a tempo determinato, fruibile al ricorrere di determinate condizioni.

Rigo IS7: Deduzione del costo residuo per il personale dipendente
A) Deduzione del costo residuo per il personale dipendente a tempo indeterminato
Nel rigo IS7, colonna 1, va indicato il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'art. 11, comma 4-octies. In base a tale disposizione, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 (soggetti ammessi alla deduzione integrale IRAP del costo del lavoro, società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche, enti e società finanziari, imprese di assicurazione, produttori agricoli titolari di reddito agrario, esercenti arti e professioni dotati di autonoma organizzazione), è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.
A tal fine si ricorda che l'art. 1, comma 73, della legge n. 208/2015, ha previsto che tale deduzione è ammessa altresì, nei limiti del 70% della differenza prevista nel comma 4-octies, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Nella colonna 3 del rigo IS7 va indicato l'importo della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'art. 11, comma 4-octies.

B) Deduzione del costo residuo per il personale dipendente stagionale
Nella colonna 2 del rigo IS7 va indicata la quota della deduzione di cui all'art. 11, comma 4-octies, fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 3 del medesimo rigo.
Nel rigo IS8 va indicata la somma degli importi dei righi IS1 colonna 2, IS2 colonna 3, IS3 colonna 2, IS4 colonna 3, IS5 colonna 2 e IS6 colonna 2 e IS7 colonna 3.
Nel rigo IS9 va indicata la somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai commi 1 e 4-bis.1 e 4-quater dell'art. 11 riferite a ciascuno dei dipendenti per i quali si fruisce di una o più deduzioni rispetto alla retribuzione e agli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Per determinare la somma di tali eccedenze occorre procedere al calcolo, per ogni dipendente, della differenza tra le deduzioni e la retribuzione, oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Nel rigo IS10 va indicato il totale delle deduzioni effettivamente spettanti risultante dalla differenza tra l'importo di rigo IS8 e l'importo di rigo IS9.

Rigo IC69: Deduzione del costo residuo per il personale dipendente
Nel nuovo rigo IC69 va indicato l'ammontare della deduzione del costo residuo per il personale dipendente di cui all'art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997, indicata al rigo IS7, e sopra descritta.

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