Rapporti di lavoro

Studenti in azienda, le nuove regole sull’alternanza scuola-lavoro

di Mario Gallo

Durante questi primi mesi di rodaggio delle nuove disposizioni sull’alternanza scuola–lavoro della legge 13 luglio 2015, n. 107, una delle maggiori criticità emersa è stata la mancata emanazione delle norme regolamentari da parte del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), che hanno messo in seria difficoltà soprattutto le imprese ospitanti per la mancanza di certezze su diversi profili gestionali dei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli studenti ospitati.

Sia pure con notevole ritardo il Ministero ha colmato finalmente tale lacuna emanando il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 (in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2017, n.297); il provvedimento, in vigore dallo scorso 5 gennaio, da un lato definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e il regime della sicurezza sul lavoro, e dall'altro introduce un tetto massimo al numero degli studenti impiegabili a livello di singola struttura ospitante.
Si tratta, in effetti, di un vero e proprio giro di vite finalizzato a contrastare il fenomeno degli abusi denunciati da più parti, ossia il deprecabile ricorso improprio a tale strumento da parte di diverse strutture ospitanti per godere di mera manodopera a costo zero.

Disciplina del rapporto studente–impresa e nuovi limiti numerici
Nel Dm n.195/2017, il Ministero, nel ribadire all'art. 3 che l'impiego dello studente da parte della struttura ospitante non determina la costituzione di un rapporto individuale di lavoro, ha sottolineato che il ricorso a tale istituto deve essere finalizzato esclusivamente a consentire allo studente l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarlo e orientarlo a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro; insomma il Miur con tale disposizione ha voluto alzare la voce sul fatto che lo scopo dei progetti di alternanza non è quello di occupare lavorativamente gli studenti all'interno dei contesti aziendali ma è esclusivamente didattico–formativo, come del resto già evidenziato nella Lettera Circolare 28 marzo 2017, n. 3355.
Per tale ragione è stato introdotto dall'art. 5, c.4, uno zoccolo duro consistente nella previsione di un tetto massimo al numero di studenti ospitabili dalla singola impresa o ente; infatti, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti e tenuto conto della “.....specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori” è previsto che il numero massimo di studenti ammessi in una struttura ospitante sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura stessa, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene.
Il Decreto n.195/2017 aggancia essenzialmente tale numero massimo all'allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n.221, che distingue le attività in base al codice Ateco in tre classi di rischio: basso, medio, alto; sulla base di tale principio è prevista una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di: 5 a 1 per le attività a rischio alto; 8 a 1 per attività a rischio medio; 12 a 1 per attività a rischio basso.

La Carta dei diritti e dei doveri
Chiarito questo primo profilo fondamentale occorre evidenziare che all'art. 3 il Miur ha definito la già citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei progetti di alternanza; in particolare, gli stessi devono essere impegnati in «....un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno» e supportati sia da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica che da almeno un tutor della struttura ospitante.
Sullo studente gravano, però, anche importanti doveri – la cui violazione può dar luogo a provvedimenti disciplinari secondo le norme dell'ordinamento scolastico – tra cui quello della presenza presso la struttura ospitante, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'obbligo di segretezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

Il regime della sicurezza sul lavoro: lo studente è equiparato al lavoratore
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro la legge n.107/2015, non ha previsto uno specifico regime e ciò aveva generato non poche incertezze applicative; nel D.M. n.195/2017, il Miur riprendendo gli orientamenti già espressi dall'Inail nella circolare 21 novembre 2016, n.44 e nella già citata Lettera Circolare n. 3355/2017, ha fugato ogni dubbio stabilendo espressamente all'art. 5, c.4, che gli studenti sono equiparati allo status di lavoratori secondo quanto stabilisce l'art. 2, c.1, lett. b), del Dlgs n.81/2008.
Di conseguenza il datore di lavoro della struttura ospitante ha l'obbligo di assicurare ambienti di lavoro sicuri e salubri, la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione, l'addestramento, etc.

Formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria tramite le Asl
Proprio per quanto riguarda la formazione e la sorveglianza sanitaria il Ministero ha previsto nel decreto in commento specifiche disposizioni; infatti, l'art. 5, c.1, 2 e 3, stabilisce che l'obbligo della formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro (cfr. art. 37, c.1, lett. a, del Dlgs n.81/2008) secondo quanto stabilisce l'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 n.221/CSR, ricade sull'istituzione scolastica.
Sulla struttura ospitante, invece, ricade l'obbligo della formazione specifica da erogare all'ingresso dello studente nella stessa struttura: quindi le aziende non possono avvalersi della contestatissima disposizione contenuta nell'Accordo del 21 dicembre 2011, che in caso di difficoltà stabilisce che il “percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
Nella convenzione è possibile, comunque, stabilire «...il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti»; tale disposizione appare, invero, poco chiara in quanto non si comprende se il Ministero faccia riferimento agli oneri economici della formazione specifica o la possibilità che la formazione specifica possa essere erogata direttamente dalla scuola.
La formazione, inoltre, potrà essere erogata in modalità e-learning anche «...in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128».
Per quanto, invece, riguarda la sorveglianza sanitaria non senza sorprese che certamente finiranno per alimentare nuove polemiche l'art. 5, c.5, stabilisce, che agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Dlgs n.81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente (INL lett. circ. 12.10.2017, n.3), attraverso le aziende sanitarie locali, con la possibilità di stabilire in un'apposita convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
Di conseguenza il controllo sanitario passa dalle mani del medico competente – ossia colui che meglio conosce la valutazione dei rischi – a quelle della pubblica amministrazione, scelta questa poco condivisibile sia in termini di opportunità che di rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 39 del Dlgs n.81/2008.

Obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
Resta, infine, solo da evidenziare che l'art. 5, c.6, del D.M. n.195/2017, richiama anche l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail degli studenti impegnati nei progetti di alternanza devono essere assicurati presso l'Inail, secondo le previsioni del Dpr n. 1124/1965; inoltre, gli stessi studenti devono essere coperti anche da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza; si osservi che gli oneri sono a carico dell'istituzione scolastica e non della struttura ospitante.

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