Rapporti di lavoro

Tassazione agevolata delle plusvalenze sulle azioni derivanti da welfare

di Cristian Valsiglio

Il legislatore agevola ulteriormente le azioni concesse ai dipendenti tramite trasformazione del premio detassato.

La tassazione delle azioni concesse ai dipendenti, normalmente, avviene al momento della concessione quali redditi di lavoro dipendente e al momento della successiva vendita in qualità di tassazione delle plusvalenze.

Tuttavia l’articolo 51, comma 2, la lettera g, del Tuir prevede un regime di esenzione per le azioni concesse dal datore di lavoro ai propri dipendenti alle seguenti 3 condizioni:
- condizione di carattere soggettivo: le azioni devono essere rivolte alla generalità dei dipendenti (e non anche a categorie degli stessi);
- condizione di carattere oggettivo: le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione;
- condizione quantitativa: il limite di esenzione è fissato nel periodo d'imposta a 2.065,83 euro.

La successiva vendita delle azioni ricevute è tassata come redditi diversi in qualità di plusvalenza secondo le regole previste dall'articolo 68, comma 6 del Tuir, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota del 26% sulla differenza tra il valore della vendita delle azioni e «il costo od il valore d'acquisto assoggettato a tassazione» in virtù del principio tributario volto a evitare il doppio assoggettamento delle somme reddituali.

Illustrato il panorama fiscale normativo delle azioni concesse ai dipendenti presente nel Tuir, prima la legge 208/2015 e successivamente la legge 232/2016 hanno previsto uno specifico regime di favore laddove il premio di produttività detassato fosse per scelta del lavoratore trasformato in azioni.

In particolare la legge 232/2016 ha consentito di ottenere azioni defiscalizzate, in deroga alle condizioni sopra indicate, in caso di trasformazione del premio monetario in azioni consentendo di fatto la possibilità di ottenere azioni vendibili sin dal giorno successivo.

Tale facoltà, tuttavia, produceva un effetto distorto della norma agevolativa: infatti il lavoratore, così facendo, evitava la tassazione del 10%, ma al momento della vendita delle azioni veniva assoggettato al 26% in virtù del fatto che il sottraendo della sottrazione era pari a zero (per la totale non concorrenza delle azioni ai fini del reddito da lavoro dipendente).

Per evitare ciò è intervenuta la legge 205/2017 la quale, al comma 161 dell'articolo 1, aggiungendo un periodo alla lettera c) del comma 184 bis della legge 208/2015, afferma che: «ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182».

In sostanza, ipotizziamo la trasformazione di 3.000 euro (massimo detassabile) del premio in azioni rivendute sul mercato il giorno stesso (e pertanto per un prezzo di vendita di 3.000 euro): se lo scorso anno ciò determinava una plusvalenza tassabile al 26% per il valore di 3.000 euro, dall'anno 2018 tale operazione non determina alcuna plusvalenza tassabile per il fatto che il valore della vendita è pari a quello “di carico” delle azioni, costituito dal valore del premio trasformato in azioni (3.000 euro).

In conclusione, ai fini della tassazione delle plusvalenze secondo l'aliquota del 26%, la base imponibile sarà costituita dalla sottrazione di due elementi: il prezzo di vendita e l'importo di premio monetario detassabile sostituito in azioni, considerando tuttavia che se da un lato può essere superato il limite di defiscalizzazione di 2.065,83 euro, dall'altro dovrà essere rispettato il maggior limite di 3.000 euro previsto come massimo importo oggetto dell'aliquota del 10% a titolo di detassazione dei premio di produttività.

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