Rapporti di lavoro

No al licenziamento del lavoratore che denuncia molestie sessuali

di Rossella Quintavalle

È fatto divieto al datore di lavoro sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, il dipendente che agisce in giudizio denunciando la discriminazione cui è sottoposto per molestia o molestia sessuale subite sul luogo di lavoro.

Con la modifica apportata all'articolo 26 del decreto 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), attraverso l'inserimento dei commi 3bis e 3ter ad opera dell'articolo 1, comma 218, della legge di bilancio 2018, si assiste al rafforzamento delle tutele a favore delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di molestie, quali discriminazioni accertate sul posto di lavoro. Per molestie si intendono quei comportamenti indesiderati, afferenti ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore creando nel contempo un clima intimidatorio, ostile, umiliante o offensivo.

A salvaguardare i lavoratori che si trovassero in queste spiacevoli situazioni, manifestatesi sotto qualsivoglia forma, interviene una nuova disposizione che vieta al datore di lavoro di mettere in atto qualunque azione negativa nei confronti del lavoratore che denunci ogni comportamento indesiderato legato a ragioni di sesso. Un licenziamento intimato a seguito di una denuncia sporta per tali motivi deve ritenersi nullo. Sono nello stesso modo ritenuti nulli eventuali mutamenti di mansione e ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Nulla, dunque, qualsiasi azione o provvedimento ostile nei confronti del lavoratore, a meno che non sia accertata l'infondatezza della denuncia o la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione.

I datori di lavoro sono tenuti al rispetto dell'articolo 2087 del codice civile il quale recita: «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Gli stessi, pertanto, sono costantemente tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire quella dignità ed integrità fisica e morale degli addetti al fine di rendere serena la loro permanenza sul luogo di lavoro; sono tenuti inoltre a mettere in atto, anche con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative formative e divulgazione di materiale informativo, al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

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