Rapporti di lavoro

Nelle piccole aziende il datore di lavoro non può svolgere da solo pronto soccorso e compiti di prevenzione incendi

di Pietro Gremigni

Nelle piccole imprese con più di cinque lavoratori, la presenza di un datore di lavoro in possesso della formazione prevista per gli addetti antincendio e per addetti al primo soccorso consente lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione da parte del datore di lavoro, ma non esonera quest’ultimo dall'obbligo di nominare i dipendenti designati negli incarichi di prevenzione incendi e di soccorso.

Nel commentare le innovazioni introdotte dal Dlgs 151/2015, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 1/2018, ha chiarito che svolgimento dei compiti diretti non significa operare in totale autonomia.

Destinatari - Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste successivamente, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ecco i casi in cui è ammesso l'intervento diretto:
1. aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
2. aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. altre aziende fino a 200 lavoratori

Corsi formativi - Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti indicati dall’articolo 34, comma 1, del Dlgs 81/2008 deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Modalità di svolgimento dei compiti - La facoltà concessa al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di prevenzione, (con l'esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio), non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti in capo al datore di lavoro. Questa è la precisazione fornita dalla circolare 1/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
L'obbligo primario del datore di lavoro è designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso.
Pertanto il datore di lavoro potrà avvalersi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure indicate, lavoratori che vanno designati in numero adeguato e sufficiente rispetto alle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unita produttiva.

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