Rapporti di lavoro

Al via i processi di mobilità per le società a controllo pubblico

di Mariano Delle Cave

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dm 9 novembre 2017, che regola i processi di mobilità del personale delle società a controllo pubblico, è diventato operativo definitivamente il divieto di effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato se non precedute da una preventiva e autorizzata verifica di assenza di profili professionali analoghi presso gli elenchi gestiti da parte della Regione fino al 31 marzo 2018 e successivamente dall'Anpal.

È tuttavia singolare che il Decreto abbia introdotto termini per gli adempimenti essenziali, funzionali alla rilevazione e comunicazione delle eventuali eccedenze e alla formazione degli elenchi contenenti il personale in esubero, già temporalmente superati al momento della pubblicazione stessa.

Il Decreto interministeriale ha regolamentato in questo modo l'avvio dei processi di mobilità:

a) entro il 30 settembre 2017, le società avrebbero dovuto effettuare la ricognizione del personale, anche nell'ambito dei processi di revisione delle partecipazioni previsti dall'articolo 24 del Testo Unico. Fatta la ricognizione del personale, esse individuano e dichiarano entro 60 giorni le eccedenze di personale (avrebbe dovuto essere il 30 novembre scorso);

b) entro il 10 dicembre 2017, le società avrebbero dovuto dare comunicazione preventiva delle eccedenze rilevate alle rappresentanze sindacali, nonché alle associazioni di categoria;

c) entro il 20 dicembre 2017 le società interessate avrebbero dovuto procedere alla comunicazione dei lavoratori in esubero alla Regione di competenza, previa acquisizione del consenso agli interessati. La comunicazione ha ad oggetto le generalità del lavoratore ed il suo profilo professionale, nonché deve contenere la descrizione della sua esperienza professionale oltre che i motivi di eccedenza. Essa dovrebbe inviarsi per il tramite di un sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche adottate dall'Anpal. Anche in questo caso si tratta non solo di un termine già superato al momento della pubblicazione del decreto, ma soprattutto, da quanto abbiamo potuto appurare, l'Anpal non avrebbe predisposto al momento alcun sistema informativo. Pertanto le società interessate potrebbero utilizzare anche una mail destinata agli uffici regionali preposti per comunicargli le eccedenze, una volta acquisito il consenso del lavoratore alla trasmissione dei suoi dati.

I lavoratori eccedenti sono inseriti negli elenchi quando essi sono ancora in forza presso la società e ne conservano l'iscrizione anche quando il rapporto è cessato, sempre che la cessazione sia avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La cancellazione dagli elenchi è prevista non solo quando la cessazione del rapporto sia stata determinata da cause diverse dal licenziamento per motivi organizzativi, ma anche in caso di reperimento di una nuova occupazione, anche con un tempo determinato ma superiore a 6 mesi.

Considerato che i termini erano superati già al momento della pubblicazione del Decreto, restano forti dubbi su come le società debbano gestire la ricognizione del personale e le eccedenze.

Benché la tecnica normativa del Testo Unico non sia stata felice, si deve ritenere che la ricognizione del personale, in generale, andasse comunque fatta entro il 30 settembre 2017, ancorché le modalità non fossero state esplicitate. Tuttavia, il termine di 60 giorni, funzionale alla dichiarazione dell'eccedenza, e introdotto solo dal Decreto interministeriale, può essere fatto decorrere dall'entrata in vigore di tale normativa, che era l'8 gennaio 2018, cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione (23 dicembre 2017), e quindi assegnando 60 giorni dall'8 gennaio 2018 per la dichiarazione dell'eccedenza.
Fatta la comunicazione delle eccedenze, gli altri adempimenti, che il decreto fissava al dicembre 2017 (comunicazione ai sindacati e poi alle regioni o all'Anpal dal 31 marzo 2018) sono da porre in essere necessariamente in un periodo successivo.
Auspicando comunque un chiarimento del legislatore sui termini, la ratio dei nuovi processi di mobilità sta infatti nell'assegnare alle rappresentanze sindacali una funzione di controllo sull'eccedenza rilevata prima che sia disposto il licenziamento, ancorché non sia più previsto una procedura di consultazione sindacale, ed alla ente di competenza (Regione, Ministero, Anpal) quella di favorire i passaggi del personale tra le partecipate, scoraggiando l'ingresso di nuovo personale.

Pur tuttavia, se il sistema informativo gestito da Anpal per consentire alle partecipate visibilità dei profili professionali espulsi dal mercato non è stato ancora avviato, pare assai incomprensibile vietare nuove assunzioni a tempo indeterminato alle partecipate.

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