Rapporti di lavoro

Definite le regole attuative dei rimborsi Iva da conto fiscale

di Salvatore Servidio

Il Ministero dell'Economia ha emanato le disposizioni applicative delle nuove modalità di effettuazione dei rimborsi introdotte dall'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il decreto 22 dicembre 2017 (pubblicato sulla G.U. dell'8 gennaio 2018).

Il conto fiscale
L'art. 78, commi 27 e ss., della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, mentre è facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.
Il successivo D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, ha stabilito le regole attuative del conto fiscale.
Il D.L. n. 50/2017, all'art. 1, comma 4-bis, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, i rimborsi da conto fiscale sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (art. 22, comma 3).
La stessa disposizione ha demandato a un successivo decreto del MEF il compito di disciplinare le relative modalità di attuazione.

Il D.M. 22 dicembre 2017
Il decreto 22 dicembre 2017 in esame, quindi, è stato adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 50.
Con riguardo ai suoi contenuti, dal 1° gennaio 2018 i rimborsi ai contribuenti avranno una priorità più alta e saranno erogati non solo dalle tesorerie provinciali, ma anche dalle strutture di gestione dell'Agenzia dell'Entrate di competenza, con tempi più rapidi.
Sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali, l'effettuazione dei pagamenti avviene mediante accreditamento su conto corrente.
All'importo da rimborsare devono essere aggiunti gli eventuali interessi maturati dopo la trasmissione, da parte degli uffici periferici competenti, dei dati necessari per effettuare il pagamento dei rimborsi.
Quanto alla scansione cronologica dei rimborsi, viene innanzitutto stabilito che verranno effettuati per primi i pagamenti dei rimborsi che, ai sensi della disciplina IVA, sono qualificati come prioritari (v. art. 38-bis, comma 10, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Questa procedura sarà attivata anche per i rimborsi IVA 2017 di cui non si è ancora ricevuto il pagamento.
Successivamente, una volta eseguiti i rimborsi prioritari, viene data precedenza alle date di presentazione e erogabilità più vecchie e a seguire i periodi di riferimento più remoti e dagli importi minori.
Sarà perciò opportuno per i titolari di Partita IVA di controllare i dati relativi ai Codici IBAN che hanno già comunicato all'Amministrazione finanziaria ed eventualmente procedere all'aggiornamento di tali dati.
Circa gli adempimenti per richiedere i rimborsi fiscali, è aumentata a 30.000 euro la soglia di rimborso libero, senza l'obbligo di presentare documenti specifici o garanzie.
Per le compensazioni il rimborso libero potrà essere effettuato solo se al di sotto dei 30.000 euro, mentre per cifre maggiori a tale soglia si dovrà richiedere un visto di conformità crediti IVA o prestazione di garanzia, ma solo nel caso di soggetti non considerati a rischio.

Il provvedimento del 29 dicembre 2017
Da ultimo, si ricorda che con provvedimento del 29 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni relative al pagamento dei rimborsi in conto fiscale.

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