Rapporti di lavoro

Disciplina dei tirocini a più strati

di Giampiero Falasca

Quali sono le differenze tra le varie forme di tirocinio?

I tirocini possono essere suddivisi in due grandi categorie: curriculari ed extracurriculari. Nella prima categoria rientrano i tirocini promossi da un’istituzione scolastica, che si svolgono all’interno di un corso di studi o, comunque, come parte integrante di un percorso formale di istruzione o di formazione. Sono invece extracurriculari i tirocini che si svolgono al di fuori di percorsi formali di formazione e istruzione e sono finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo, ma mantengono comunque una connotazione formativa. La categoria dei tirocini extra-curriculari racchiude, a sua volta, forme diverse, che si differenziano essenzialmente in base alle caratteristiche dei tirocinanti (disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, lavoratori a rischio di disoccupazione, disabili e svantaggiati). Non rientrano in nessuna di queste categorie i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale.

Quali sono le leggi che regolano i tirocini?

La disciplina sui tirocini è frutto di una stratificazione di norme provenienti da fonti diverse.

A livello nazionale la materia è regolata dall’articolo 18 della legge 196/1997 (il “pacchetto Treu”) e dall’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 92/2012 (legge Fornero). Quest’ultima ha imposto al Governo e alle Regioni di concordare, in sede di Conferenza permanente, le “linee guida” per revisionare e armonizzare la disciplina. Il 24 gennaio 2013 è stato siglato un primo accordo con cui sono state approvate le “linee guida” in materia di tirocini extracurricolari, sulla base delle quali si è sviluppata la legislazione regionale. Il 25 maggio 2017 è stato raggiunto presso la Conferenza permanente Stato-Regioni un nuovo accordo che ha definito nuove “linee guida” da attuare con norme regionali. Solo alcune Regioni hanno tradotto l’accordo in norme regionali: Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e solo parzialmente il Molise. Nelle Regioni che non hanno attuato le nuove linee guida continuano a valere le regole precedenti l’intesa del 2017.

Quali norme si applicano alle imprese con sedi in più Regioni?

I datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possono fare riferimento e applicare solo le nrome della Regione dove si trova la sede legale. Inoltre, è possibile accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il servizio informatico nel cui ambito territoriale si trova la sede legale.

Quanto dura il tirocinio?

Le Regioni possono fissare la durata massima dei tirocini extracurriculari entro la soglia di 12 mesi (24 per i disabili); la durata minima non può essere inferiore a due mesi mesi (per le attività stagionali, un solo mese; per gli studenti durante il periodo estivo 14 giorni). La maggioranza delle Regioni sinora intervenute ha fissato la soglia massima a sei mesi; altre (come la Lombardia) hanno previsto per casi particolari una durata massima di 12 mesi.

A quanto ammonta l’indennità per chi svolge il tirocinio?

In base alle linee guida, sono sempre le Regioni a dover fissare il valore minimo dell’indennità che i datori ospitanti devono pagare ai tirocinanti; l’importo non può comunque avere un importo inferiore a 300 euro lordi mensili, a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Le Regioni hanno attuato l’impegno in maniera differenziata; la maggioranza prevede comunque un incremento, che varia da 350 euro sino a 800 euro (Lazio).

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