Rapporti di lavoro

Retribuzioni convenzionali in salita

di Roberto Rocchi e Marco Strafile

Incremento generalizzato dell’1,7% delle retribuzioni convenzionali del 2018 rispetto all’anno scorso, mentre è confermata dal decreto interministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, la struttura delle tabelle in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

Il regime delle retribuzioni convenzionali per il lavoro all’estero è stato introdotto dalla legge 398/1987 volta a garantire una copertura previdenziale nei confronti di dipendenti inviati a lavorare in Paesi extracomunitari con cui l’Italia non ha stipulato accordi in materia di sicurezza sociale o con i quali sono in vigore convenzioni cosiddette “parziali” (che non coprono, cioè, tutti gli eventi previsti dal sistema previdenziale italiano). Si rammenta, inoltre, come con il messaggio 995/2012 l’Inps abbia chiarito che l’interpretazione sistematica della normativa riguardante il lavoro all’estero debba ormai far intendere estese le garanzie previste dalla legge 398/1987 non solo ai dipendenti cittadini comunitari, ma anche a quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un regolare permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.

Le retribuzioni convenzionali, a partire dal 2001, hanno una valenza anche in ambito fiscale secondo il disposto dell’articolo 51, comma 8-bis, del Dpr 917/1986. Infatti gli imponibili forfettari devono essere utilizzati ai fini Irpef con riguardo ai quei dipendenti che producono reddito derivante dal lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e che soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi.

Le retribuzioni convenzionali sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria, raggruppati per settori omogenei, e vengono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto interministeriale (quello del 20 dicembre 2017 è valido per il 2018).

Per alcune categorie di lavoratori a ciascun livello di inquadramento corrisponde una retribuzione convenzionale imponibile, mentre per altri (operai e impiegati dei settori industria, autotrasporto e spedizione merci, quadri, dirigenti e giornalisti) la stessa è collegata a una determinata fascia retributiva.

La determinazione delle retribuzioni convenzionali sulle quali applicare i contributi e le imposte avviene procedendo come segue:

per gli operai e gli impiegati (a eccezione di quelli appartenenti ai settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”) il valore forfettario (unico per ciascuna categoria di inquadramento) è determinato collocando il lavoratore nella rispettiva qualifica settoriale prevista nella specifica tabella allegata al decreto;

per gli operai e gli impiegati dei settori “industria” e “autotrasporto e spedizione merci”, per i quadri, per i dirigenti e per i giornalisti, esistono fasce di retribuzione nazionale a ciascuna delle quali corrisponde un reddito di riferimento. In tal caso, prima di individuare l’imponibile convenzionale, occorre verificare in quale fascia retributiva si posiziona il lavoratore, in relazione al proprio livello di stipendio.

In merito si ricorda come l’Inps, nelle circolari di commento ai decreti di fissazione delle retribuzioni convenzionali, rinvii al parere espresso dal ministero del Lavoro (si veda la circolare Inps 72/1990) secondo cui, nel determinare la retribuzione nazionale (al fine di individuare la fascia reddituale di pertinenza), occorrerebbe non considerare quegli emolumenti, come per esempio l’indennità estero, erogati in funzione dell’assegnazione fuori dall’Italia.

In base all’articolo 3 del decreto 20 dicembre 2017 i valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l’estero nel corso del mese.

I valori del 2018

Le tabelle delle retribuzioni convenzionali

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