Dimissioni durante sospensione per CIGS
Il rapporto di lavoro dei dipendenti inseriti in un programma di cassa integrazione guadagni resta, a tutti gli effetti, valido e prosegue senza soluzione di continuità. Quindi, il recesso dal rapporto di lavoro, anche in caso di sospensione della prestazione per l’intervento della CIG, è soggetto alle disposizioni generali dell’art. 2118 c.c., il quale impone al lavoratore a concedere un “preavviso nel termine e nei modi stabiliti” dalla contrattazione collettiva di riferimento. “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”. Il Legislatore ordinario, tuttavia, può prevedere delle situazioni che derogano alla regola generale del codice civile. Un esempio comune è il caso della lavoratrice madre che rassegna le proprie dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 55, comma 1, Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). La lavoratrice (o il padre lavoratore) che si dimette nel predetto periodo non è tenuta al preavviso di dimissioni. Con riguardo alla CIG non sono previste deroghe al 2118 c.c. Il datore di lavoro, pertanto, in caso di dimissioni senza preavviso, resta nel diritto di trattenere al lavoratore la relativa indennità. Non sussiste, peraltro, alcun obbligo di motivazione della trattenuta.