L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi recupero ore durante periodo preavviso

di Callegaro Cristian

La domanda

Gentilissimo un dipendente ha comunicato le sue dimissioni al datore di lavoro dando regolare preavvisosecondo quanto previsto dal ccnl commercio Confcommercio. All’inizio del periodo di preavviso il datore di lavoro ha deciso di far recuperare delle ore fatte in più dal dipendente durante il suo rapporto di lavoro (tali ore erano confluite in un monte ore da recuperare) ponendo il dipendente in recupero ore e non facendolo andare a lavorare fino a che il dipendente non avesse esaurito tale monte ore. In questo specifico caso il lavoratore potrà concludere il rapporto di lavoro alla data di fine preavviso concordata oppure dovrà prorogare il preavviso oltre tale data per quanti giorni di recupero ore avrà usufruito?

Il c.c.n.l. Terziario Confcommercio prevede in materia di dimissioni che “(…) le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare le data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese: (…) Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13ma e 14ma mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa fa cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro”. Il c.c.n.l. nulla dice in riferimento alle assenze che comportano la sospensione del periodo di preavviso. Per tale motivo, al riguardo si può applicare la prassi consolidata, secondo la quale si ritiene interrotta la decorrenza del preavviso al sopraggiungere dei seguenti eventi: richiamo alle armi, malattia, ferie, ma anche maternità e infortunio. In merito ai permessi a titolo di recupero ore fatte in più (verosimilmente potrebbe trattarsi dell’istituto della banca ore o della flessibilità), da un lato si ritiene che le stesse non comportano la sospensione del periodo di preavviso; considerato poi che nel caso di dimissioni il periodo di preavviso è posto a tutela del datore di lavoro, il fatto che i permessi siano stati decisi proprio dalla parte datoriale fa supporre che la stessa non abbia interesse ad usufruire del predetto periodo di preavviso. Dall’altro lato, tuttavia, si possono avanzare ulteriori considerazioni. Per esempio, se il c.c.n.l. prevede che i permessi debbano essere chiesti dal lavoratore, non potrebbe essere il datore di lavoro a deciderne (l’arbitraria) usufruizione da parte dei lavoratore. Se, inoltre, il contratto collettivo (o l’accordo) prevede che le eventuali ore residue non ancora godute alla cessazione del rapporto debbano essere compensate anche con una maggiorazione retributiva (per esempio, quella per lavoro straordinario), la decisione unilaterale da parte del datore di lavoro di far usufruire dei permessi il lavoratore durante il preavviso comporterebbe il mancato riconoscimento al lavoratore della predetta maggiorazione. Per i motivi sopra descritti, nella situazione proposta si ritiene ragionevole prevedere l’usufruire dei permessi e la contestuale decorrenza del preavviso attraverso un accordo tra le parti.

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