Rapporti di lavoro

La crisi grave esonera dall’extra-contributo Cigs

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La mini riforma degli ammortizzatori sociali, avviata nel 2015, non ha toccato una disposizione del 1988 che permette alle aziende - che si trovano in procedure concorsuali con prosecuzione dell'esercizio di impresa – di avvalersi dell'esclusione dal versamento del contributo addizionale Cigs, reso, peraltro, più salato dal Dlgs 148/2015. Lo specifica il ministero del Lavoro nella circolare 4/2018 con cui sono fornite indicazioni circa l'operatività del regime di esonero con riferimento a ogni singola procedura concorsuale.

Prima di ogni cosa, il dicastero ricorda che, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 3, della legge 223/1991, dal 1° gennaio 2016 le aziende in procedura concorsuale non possono più richiedere l'intervento salariale straordinario per questa specifica causale. Tuttavia, è ancora possibile ricorrere all'ammortizzatore sociale qualora l'impresa, sottoposta a procedura concorsuale con prosecuzione di attività, ne faccia richiesta per una delle causali previste dall'articolo 21 del Dlgs 148/2015. Inoltre, se l'impresa è stata ammessa a procedura concorsuale con continuazione dell'attività in costanza di Cigs, la Cassa può proseguire – limitatamente al periodo già autorizzato – a condizione che gli organi della procedura si impegnino a completare il programma inizialmente presentato dall'impresa, subentrandovi nella titolarità.

Riguardo al momento di decorrenza dell'esenzione, i tecnici ministeriali precisano che in caso di fallimento con esercizio provvisorio, l'esclusione dal contributo è fissata dal giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa. Per il concordato preventivo con continuità aziendale, il momento dal quale l'azienda può iniziare non versare più il contributo addizionale decorre dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla specifica procedura concorsuale. Lo stesso dicasi per il concordato in bianco, fattispecie in cui l'impresa può presentare dapprima il ricorso (di concordato), riservandosi di depositare, successivamente, la proposta di concordato preventivo con il relativo piano.

Riguardo alla ristrutturazione del debito, l'esonero parte dalla data di pubblicazione dei relativi accordi presso il registro delle imprese. Il giorno dell'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa, segna, per l'azienda che si trova nella procedura concorsuale, il momento di affrancamento dall'obbligo di versare il contributo addizionale (ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'attività).

Infine, in caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio di impresa, il ministero ricorda che sull'argomento il decreto legislativo di riordino nulla ha innovato e che resta in essere la precedente disciplina prevista dalla legge 236/1993. Conseguentemente, l'esonero dal versamento del contributo addizionale decorre dal momento in cui viene resa la dichiarazione dello stato di insolvenza.

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