Rapporti di lavoro

Retribuzioni o riposi compensativi per i dipendenti impegnati ai seggi elettorali

di Rossella Quintavalle

I lavoratori dipendenti chiamati a operare presso i seggi elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare le operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

Dal combinato disposto dell'articolo 119 del Dpr 361/1957 (come sostituito dall'articolo 11 della legge 53/1990), e del’articolo 1 della legge 69/1992, si evince la disciplina normativa che regola le assenze nei casi in cui i lavoratori, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, sono chiamati ad assumere ruoli nei presidi elettorali.

Ne discende che i giorni di assenza dal lavoro per essere chiamati al seggio sono da considerare, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. La questione riguarda in particolare le seguenti funzioni: presidente di seggio, segretario, scrutatori, rappresentanti di lista, di gruppo, di partiti o componenti dei Comitati promotori in caso di referendum.

La partecipazione al seggio elettorale prevede per i lavoratori subordinati l'applicazione del seguente regime:
1) i giorni considerati lavorativi (per esempio lunedì, oppure il sabato se considerato lavorativo dal Ccnl applicato) devono essere retribuiti con l'ordinaria retribuzione come se il lavoratore avesse prestato la consueta attività lavorativa presso l'azienda;
2) i giorni festivi o non lavorativi (di norma la domenica ma anche il sabato in caso di settimana corta) danno diritto a una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria, ovvero a uno o due giorni di riposo compensativo.

Con riguardo a quest'ultimo punto, tuttavia, si rappresenta che la legge non specifica le modalità con cui scegliere, tra i riposi compensativi e le ulteriori giornate retribuite, e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio; spetta dunque al lavoratore rifiutare o accettare l'eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto e salvaguardando le esigenze organizzative e produttive dell'azienda, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

Per stabilire a quali giorni di riposo ha diritto il lavoratore, occorre individuare l'orario svolto in azienda dal prestatore:
- se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su cinque giorni alla settimana e il lavoro al seggio si è svolto dal sabato al lunedì, egli avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per riposo, anche nelle giornate di martedì e mercoledì per compensare il lavoro svolto nelle giornate di sabato e domenica;
- se il lavoratore ha un orario di lavoro distribuito su sei giorni a settimana, e il lavoro al seggio si è svolto dal sabato al lunedì, avrà diritto ad assentarsi per riposo nella sola giornata di martedì, considerando che ha effettuato mancato riposo la sola domenica. Qualora, inoltre, le operazioni si prolunghino anche solamente per qualche ora dopo la mezzanotte del lunedì o nelle prime ore del martedì, i giorni di riposo saranno prorogati di un giorno.

Domenica 4 marzo si voterà dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lo spoglio delle schede per le elezioni politiche inizierà a partire dalle ore 23.00 della domenica e si protrarrà nella giornata di lunedì 5 marzo sicuramente per le Regioni Lazio e Lombardia ove sono previste anche le elezioni regionali. L'insediamento dei componenti del seggio è previsto per le ore 16 di sabato 3 marzo 2018.

Ai lavoratori impegnati ai seggi sarà riservato il seguente trattamento:
- giornate lavorative (per esempio lunedì, oppure sabato se la settimana lavorativa è articolata su sei giorni): diritto alla normale retribuzione giornaliera (1/26 o altro divisore contrattuale), anche se l'attività svolta ai seggi è di entità ridotta e, quindi, non concomitante con il normale orario di lavoro;
- giornate non lavorative (ad es. il sabato, nell'ipotesi di settimana corta): diritto a una retribuzione specifica in aggiunta all'ordinaria retribuzione. In alternativa, riposo compensativo da concordare tra datore di lavoro e lavoratore;
- giornate festive (es. domenica 4 marzo): diritto a una retribuzione specifica in aggiunta all'ordinaria retribuzione. In alternativa riposo compensativo da fruirsi nel rispetto della normativa in tema di orario di lavoro (articolo 9 del Dlgs 66/2003).

È importante sottolineare che anche nel caso l'attività svolta nel seggio abbia occupato parte della giornata, il compenso o il riposo sarà valutato come giornata intera pari a 1/26 o altro divisore contrattuale (vedi Cassazione 11830 del 19 settembre 2001 e 8400 del 12 giugno 2002), non potendo considerare le assenze a quote orarie di retribuzione ma solo a quote giornaliere.

Adempimenti e procedure per il lavoratore
In assenza di una regolamentazione contrattuale il lavoratore nominato presidente, scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere a una serie di adempimenti in base ai principi di correttezza e buona fede che ispirano il rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a:
1) preavvertire il proprio datore di lavoro della sua assenza non appena ne venga informato, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente Ufficio elettorale;
2) ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante, in modo esplicito, la funzione svolta presso il seggio elettorale.


Permessi per recarsi a votare al proprio comune di residenza
È opportuno inoltre ricordare che, diversamente da quanto previsto per i lavoratori incaricati a svolgere le funzioni elettorali presso i seggi, per il dipendente che deve recarsi a votare nel proprio comune di residenza, diverso da quello ove ha sede il posto di lavoro, non esiste nel nostro ordinamento una previsione di congedi extra. Per questo motivo i lavoratori del settore privato dovranno richiedere al proprio datore di lavoro di fruire di permessi eventualmente disponibili quali Rol o ferie, al fine di ottemperare al proprio diritto/dovere di voto.

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