Rapporti di lavoro

Eventi sismici 2016, ripresa della riscossione delle ritenute sospese

di Salvatore Servidio

Con risoluzione 6 marzo 2018, numero 19/E, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla ripresa della riscossione delle ritenute a titolo d'imposta, sospese nel 2017 a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016.
A tal fine, infatti, il Dl 189/2016 ha stabilito che, su richiesta dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 (elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del Dl 189/2016), i sostituti d'imposta non dovevano operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (articolo 48, comma 1-bis, del Dl 189/2016).

Gli interessati
I soggetti interessati dalla sospensione delle ritenute sono i percettori (ex articoli 23, 24 e 29 del Dpr 29 settembre 1973, numero 600):
- di redditi di lavoro dipendente (privato o pubblico);
- di pensioni;
- di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La ripresa della riscossione delle ritenute deve avvenire entro il 31 maggio 2018 (senza applicazione di alcuna sanzione) ed è ammesso il pagamento rateale, dalla stessa data, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo (articolo 1, comma 736, legge 27 dicembre 2017, numero 205, che ha modificato il comma 11 dell'articolo 48 del Dl 189/2016).

Il quesito
Sulla scorta della disciplina sopra sommariamente descritta, è stato chiesto all'amministrazione finanziaria di chiarire se la possibilità di versare a rate le ritenute sospese può essere riconosciuta anche a coloro che, dopo averla chiesta, hanno revocato la sospensione e a coloro che, alla ripresa dei pagamenti, dovessero risultare inoccupati.
Inoltre, è stato chiesto di chiare anche se il diritto alla rateazione sussiste per gli eredi di colui che aveva a suo tempo chiesto al proprio sostituto la sospensione delle ritenute e che è risulta deceduto nel momento della ripresa della riscossione.

Soluzione delle Entrate
In risposta al questi prospettato, con il documento di prassi in esame, l'agenzia delle Entrate, premesso che i sostituti d'imposta, che a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici non hanno operato le ritenute, devono operare il conguaglio di fine anno (o di cessazione del rapporto) e indicare nella Cu (articolo 4, comma 6-ter, del Dpr 22 luglio 1998, numero 322), l'ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese per consentire ai contribuenti che hanno fruito delle previste agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti, ha chiarito che il diritto alla rateazione sussiste anche:
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per sopravvenuta inoccupazione),
- nell'ipotesi di revoca della sospensione già richiesta,
- in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d'imposta, tenuto conto che il presupposto dell'obbligazione tributaria in questione (assistita dall'agevolazione consistente nella modalità rateizzata di riversamento), si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, numero 600, il quale dispone che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa e che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

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