Rapporti di lavoro

Rapporto tra impresa ospitante e studente in alternanza, le differenze con i tirocini e gli stage

di Mario Gallo

Un altro primo profilo problematico da affrontare è la qualificazione del rapporto tra impresa o ente ospitante e lo studente in alternanza scuola-lavoro.

Bisogna precisare subito che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.77/2005, stabilisce espressamente che gli studenti sono accolti “per periodi di apprendimento in situazione lavorativa” senza però che si costituisca un rapporto individuale di lavoro.

Pertanto, in tale fattispecie si è al di fuori sia del perimetro dell'area della subordinazione (art. 2094 c.c.) che di quella del lavoro autonomo (art.2222 c.c.); la finalità, infatti, dei progetti di alternanza non è quella di occupare lavorativamente gli studenti all'interno dei contesti aziendali ma è esclusivamente didattica - formativa

Ad avviso di chi scrive, quindi, eventuali impieghi distorti potrebbero dare origine a delle controversie circa l'effettiva qualificazione dei rapporti oltre che avere ripercussioni negative in materia di sicurezza sul lavoro e sulla fruizione degli incentivi introdotti di recente.

L'istituto dell'alternanza scuola-lavoro, inoltre, non va confuso con altri similari come i tirocini formativi e gli stage in quanto presenta caratteri strutturali che lo rendono diverso geneticamente. Nell'alternanza scuola-lavoro, infatti, è previsto un progetto che si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all'interno del contesto lavorativo.

In particolare, bisogna ricordare che l'art. 1, comma 33, della legge n. 107/2015, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, stabilisce che i percorsi di alternanza sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

Si tratta, quindi, di percorsi aventi natura obbligatoria per gli studenti che sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o altri soggetti disponibili ad accogliere gli studenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

Si può notare, quindi, che rispetto al tirocinio e allo stage l'alternanza scuola-lavoro si basa su un percorso più strutturato e sistematico avente, come detto, natura obbligatoria che prevede la maturazione di esperienze nell'arco di un triennio; da osservare, inoltre, che lo studente non può essere occupato nelle fasce di lavoro notturne (Cfr. MIUR - Lettera Circolare 28 marzo 2017, n. 3355).

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