Rapporti di lavoro

Si amplia la platea dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica

di Antonio Carlo Scacco

L’approvazione della legge 183/2011, che ha abolito la vecchia legge 1815/1939 recante il divieto di costituzione di società tra professionisti, ha determinato numerosi effetti, tra i quali, last but not least, l'ampliamento dei soggetti incaricati della trasmissione telematica: lo ricorda il Provvedimento n. 53616 del direttore della agenzia delle Entrate del 9 marzo.

Numerose le società tra professionisti (Stp) incluse tra i nuovi soggetti abilitati: le società tra professionisti iscritte negli albi dei dottori commercialisti/esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché, ma soltanto per le attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, le Stp iscritte all'albo dei geometri e geometri laureati. Queste ultime potranno altresì svolgere il servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione per conto della clientela e versare le relative imposte. Infine potranno trasmettere telematicamente, sia pure limitatamente alla presentazione delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali, le agenzie titolari di regolare licenza che svolgono, su incarico dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici. Identica possibilità è riservata agli iscritti all'albo degli ingegneri a agli iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il titolo di “Architetto” o “Architetto iunior”, anche riuniti in forma associativa. Ragioni di opportunità pratica, oltre al «ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione», si legge nel Provvedimento, hanno indotto le Entrate a includere tali ultime categorie di soggetti nel novero di quelli abilitati (sia pure parzialmente).

Le forme societarie tra professionisti attualmente ammesse dalla legge sono le “società tra professionisti” (Stp) o “società professionali”, costituite secondo i modelli societari civilistici; le “società multidisciplinari”, ovvero le società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali; le tradizionali forme societari quali la società semplice, la snc, sas, spa, sapa, società cooperativa, srl. Ferma restando la validità delle associazioni professionali costituite prima della entrata in vigore della citata legge 183/2011, si esclude la configurabilità della Stp in forma di srl semplificata, dal momento che l'articolo 10, comma 4, della legge 183/2011, impone l'adozione nell'atto costitutivo di clausole statutarie incompatibili con l'inderogabilità del modello standard stabilita dal comma 3 dell'articolo 2463-bis del Codice civile per le srl semplificate.

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