L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assoggettamento contributivo lavoratore estero

di Guidone Giovanni

La domanda

Un lavoratore è stato assunto dalla società Alfa Italia e dopo alcuni anni è stato trasferito alla società Alfa Romania (in Romania) dove ha il proprio centro degli interessi e dove effettivamente risiede con la famiglia, nonostante sia ancora iscritto come residente in Italia. Il quesito verte su qual'è il paese presso il quale deve versare i propri contributi previdenziali che al momento continuano ad essere versati in Italia sulla retribuzione percepita da Alfa Italia. Devono essere versati in Romania? e se si, come deve ottemperare l'azienda italiana in questo caso? Faccio presente che attualmente l'azienda compila e invia il Modello A1 all'Inps.

Le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in ambito europeo sono dettate dal Regolamento Comunitario 883/2004. L’articolo 11 definisce il principio generale secondo il quale, fatte salve le disposizioni che prevedono eccezioni a tale principio, il lavoratore è soggetto alla legislazione del Paese in cui l’attività lavorativa è prestata (principio della “territorialità”). Esistono specifiche eccezioni a tale regola generale, la principale delle quali è rappresentata dal distacco, regolato dall’art. 12, paragrafo 1 del Regolamento citato. In tale ipotesi il lavoratore assunto in Italia e distaccato temporaneamente in un altro Stato Membro per ivi prestare la sua attività lavorativa per conto del datore di lavoro italiano, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato Membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che non sia inviato in sostituzione di un’altra persona. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di trasferimento del dipendente presso la sede rumena, trova applicazione l’art. 11 del Regolamento 883/2004 e, pertanto, la legislazione applicabile è quella rumena con relativo obbligo contributivo in Romania. Al contrario, in caso di distacco, si ricade nella fattispecie prevista all'art.12 e, pertanto, potrà continuare ad applicarsi la legislazione italiana per i primi 24 mesi e per il successivo periodo concesso dalle autorità dei due Paesi coinvolti. L'assoggettamento al regime previdenziale del Paese di origine, è certificato dal rilascio del Modello A1.

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