Rapporti di lavoro

Disabili, diffida prima della sanzione

di Barbara Massara

Le aziende di almeno 15 dipendenti che non hanno ancora potuto adempiere all’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, devono trovare una soluzione se non vogliono incorrere nelle pesanti sanzioni amministrative previste dalla normativa sul collocamento obbligatorio.

Il 2 marzo scorso è infatti scaduto il termine per adeguarsi alle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2018, secondo cui essendo venuto meno il regime di gradualità, l’obbligo di assunzione scatta dalla quindicesima risorsa in forza, nonché computabile, in base all’articolo 3 della legge 68/1999.

Le aziende inadempienti, che potrebbero essersi autodenunciate entro il 15 febbraio scorso attraverso l’invio del prospetto informativo annuale previsto dall’articolo 9 della legge 68/1999, sono esposte al rischio che gli uffici competenti del collocamento obbligatorio in autonomia provvedano all’avviamento numerico in azienda di una risorsa disabile dagli stessi uffici prescelta in base alle qualifiche possedute dagli iscritti, nonché alle specifiche indicazioni fornite dal datore di lavoro all’interno del prospetto informativo.

Infatti, come chiarito nella nota ministeriale 970 del 17 febbraio 2016, con il decorso del termine dei 60 giorni il datore di lavoro decade (teoricamente) dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica.

Tale richiesta numerica è quella che il datore di lavoro fa, ad esempio, anche all’interno del prospetto informativo, quando indica nel dettaglio le caratteristiche dei posti disponibili (mansioni, competenze, specifiche condizioni lavorative).

L’azienda che non si allinea, e che non procede all’assunzione è esposta al rischio di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 15 della legge 68/1999, secondo cui in caso di mancata assunzione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, è applicabile la sanzione di 153,10 euro (corrispondente a 5 volte l’importo del contributo esonerativo di 30,62 euro) per ciascun giorno di mancato avviamento del singolo lavoratore disabile.

La somma oggetto della multa sarà devoluta al fondo regionale per l’occupazione dei disabili, secondo modalità stabilite da ciascuna Regione.

L’applicazione di questa sanzione, in caso di accertamento ispettivo, passa attraverso la procedura della diffida prevista dall’articolo 15, comma 4 bis, della legge 68/1999, secondo cui prima dell’effettiva irrogazione della multa le aziende sono diffidate in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004 ad adempiere all’obbligo entro il termine di 30 giorni.

Come chiarito nella nota ministeriale 2283 del 23 marzo 2017, l’adempimento a seguito della diffida non è compatibile con il ricorso allo strumento della convenzione indicata all’articolo 11 della legge 68/1999.

Infatti, come spiegato dal ministero, le convenzioni rappresentano unicamente un progetto di assunzione, con un articolato calendario che non consente di predeterminare il momento esatto dell’assunzione del disabile (e fissarlo a 30 giorni dalla diffida).

Infatti, ai fini dell’adempimento alla diffida, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle indicate dalla norma, ovvero «la richiesta di assunzione numerica» (anche attraverso l’invio del prospetto informativo), o «la stipulazione del contratto di lavoro».

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