Rapporti di lavoro

Domande di disoccupazione agricola entro il 31 marzo

di Antonio Carlo Scacco

Entro il 31 marzo scade il termine per presentare all'Inps la domanda per ottenere la indennità di disoccupazione agricola: ne dà notizia lo stesso istituto nel proprio sito.

Infatti il 31 marzo cade di sabato, giorno non festivo, e il termine viene posticipato solo se coincide con una domenica o con un giorno festivo. Ne segue che domande presentate oltre tale data non saranno ritenute valide. La richiesta si presenta telematicamente tramite Spid (sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2, utilizzando il Pin dispositivo o la Cns (carta nazionale dei servizi) attraverso il portale dell'Inps, tramite i patronati o tramite il contact center multicanale.

L'indennità spetta agli operai agricoli a tempo determinato (Otd) , a quelli a tempo indeterminato (Oti) che hanno lavorato per una parte dell'anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti purché abbiano integrato fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.

È necessario essere iscritti negli elenchi nominativi degli operai agricoli (Otd) o avere svolto attività di Oti nell'anno di competenza, due anni di anzianità assicurativa e almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola (ovvero non agricola purché sia prevalente l'attività agricola) nel biennio solare precedente la domanda. La prevalenza deve essere verificata in relazione ai tempi di lavoro e non ai contributi versati(messaggio Inps 6675/2013) e possono essere utilizzati, per arrivare ai 102 contributi richiesti, anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.

L'indennità è pari al 40% del salario convenzionale (o effettivo, se superiore), ovvero al 30% della retribuzione effettiva per gli Oti, e spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti di 365 giornate. Dall'importo si detrare il 9% a titolo di contributo di solidarietà per ogni giorno di indennizzo e per un numero massimo di 150 giorni (la trattenuta non viene applicata agli Oti).

Con il pagamento dell'indennità si accredita automaticamente la contribuzione figurativa risultante dalla detrazione delle giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici). Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. L'indennità è erogata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione secondo le modalità indicate dal lavoratore nella domanda.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©