Rapporti di lavoro

I controlli dell’attività lavorativa secondo il Garante privacy

di Pietro Gremigni

Il Garante della privacy ha vietato una serie di tipologie di controllo dei dipendenti attraverso software per gestire gli abbonati o tramite la mail del lavoratore, mentre ha ammesso l'uso di immagini sui mezzi di trasporto per registrare eventuali incidenti.
Si tratta di tre provvedimenti distinti che l'autorità Garante ha emesso e che riporta nella newsletter settimanale del 29 marzo 2018, provvedimenti legati dal comune denominatore del controllo del lavoratore.

Software di controllo dei dipendenti - Il Garante ha analizzato la legittimità di un sistema informatico che gestisca l'attività degli operatori di customer care sulle chiamate degli abbonati, ma che permetta di risalire all'identità del dipendente attraverso l'associazione del “codice operatore” con altre informazioni relative alla sua attività lavorativa.
La conclusione è che il sistema così congegnato non è legittimo perché permette di ricostruire anche indirettamente l'attività svolta dagli operatori del call center e rappresenta un sistema di controllo anche indiretto della loro attività.
Per legittimarlo occorre fare un accordo sindacale o chiedere l'autorizzazione dell'Itl sulla base delle ragioni organizzative che ne giustificano l'introduzione.
Inoltre il sistema non può essere considerato uno “strumento di lavoro”, ai sensi dell'articolo 4 della legge 300/1970, utilizzato cioè dall'operatore per rendere la prestazione, perché rientra piuttosto - a parere del Garante - tra gli strumenti organizzativi per soddisfare esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro dai quali può derivare il controllo a distanza dei lavoratori.
Il sistema, pertanto, permette un trattamento illegittimo di dati personali, perché non basato sui presupposti di legge.

Controllo mail del dipendente - È illecito raccogliere i dati personali contenuti nelle mail in entrata e in uscita del lavoratore, anche di natura privata, scambiate dal lavoratore stesso con alcuni colleghi e collaboratori. I dati raccolti sono poi stati utilizzati per contestare un provvedimento disciplinare cui era seguito il licenziamento del dipendente.
Ecco le violazioni compiute al Codice della privacy:
- omessa informativa sulle modalità e finalità del trattamento;
- conservazione dei dati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- violazione dei principi di necessità e proporzionalità.
Tale raccolta dei dati, infine, si sostanzia in un controllo vietato dalla disciplina di settore che non autorizza, anche dopo le modifiche del Jobs Act, verifiche massive, prolungate e indiscriminate.

Telecamere sugli autobus - Il terzo caso si focalizza sull'utilizzo di telecamere installate sugli autobus per ricostruire la dinamica di eventuali sinistri e la prevenzione e il contrasto di atti di vandalismo, potenziando la sicurezza dei passeggeri e degli autisti, senza però riprendere i conducenti.
Le informazioni relative alla localizzazione tramite Gps non potranno essere utilizzate per rintracciare on line il veicolo, né per definirne a posteriori il percorso effettuato.
La videoripresa deve essere comunicata, in particolare, agli utenti del mezzo di trasporto. Occorre cioè affiggere sul mezzo una serie di cartelli con indicazione della videoripresa in corso e della possibilità, in caso di incidente, di registrazione delle immagini.
Dal momento che il sistema non prevedeva l'inquadratura dei conducenti, non trattandosi di un controllo a distanza, aggiungiamo, non occorre alcuna autorizzazione né sindacale, né amministrativa per legittimare l'installazione.

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