L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamento nullo e indennità sostitutiva della reintegra

di Roberta Di Vieto, Marco Di Liberto

La domanda

Per una dipendente il licenziamento è stato dichiarato nullo dal giudice. La dipendente ha richiesto l'indennità sostitutiva della reintegra. Le 15 mensilità stabilite dal giudice a titolo di indennità sostitutiva devono essere assoggettato soltanto a tassazione separata? Lo stesso giudice ha condannato l'azienda a corrispondere un importo a titolo di risarcimento danni pari a 12 mensilità. Tale importo deve essere assoggettato anche a contribuzione previdenziale oltre che a tassazione separata?

Occorre premettere che l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro spetta al lavoratore il cui licenziamento sia stato dichiarato nullo e che abbia optato per il pagamento di tale indennità in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal Giudice. Tale indennità è riconosciuta per legge sia in favore del personale assunto in epoca precedente il 7 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 18, comma terzo, dello Statuto dei Lavoratori, che la quantifica in misura pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, sia a favore del personale che sia stato assunto con contratto di lavoro “a tutele crescenti”, ai sensi dell’art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 23/2005. In tale ultimo caso, la norma precisa che l’indennità in esame sarà pari a quindici mensilità, ma dovrà essere calcolata sulla base del diverso criterio rapportato all’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. In ogni caso, entrambe le norme sopra citate prevedono che l’indennità sostitutiva della reintegrazione “non è assoggettata a contribuzione previdenziale”, pertanto il datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi previdenziali al competente ente previdenziale in relazione alle somme corrisposte al lavoratore a tale titolo. Per quanto attiene al trattamento fiscale dell’indennità in esame, occorre considerare che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), sono soggette a tassazione separata le “indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti (di lavoro)”, principio sancito anche dalla giurisprudenza in materia (ex multis, Cass. Civ., sez. trib., n. 1349 del 25 gennaio 2010), secondo cui l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro è soggetta a ritenuta fiscale e deve essere sottoposta a tassazione separata. In ragione di quanto precede, l’indennità sostitutiva della reintegrazione dovrà essere assoggettata soltanto a tassazione separata, e non a contribuzione previdenziale. Infine, con riferimento all’ulteriore somma pari a dodici mensilità a titolo di risarcimento danni al cui pagamento l’azienda è stata condannata, benché nel quesito non si specifichi quale sia la natura di tale somma risarcitoria, si può ritenere che si tratti dell’indennità risarcitoria che è riconosciuta in tali casi dal Giudice per il periodo decorso dalla data di licenziamento sino all’effettiva reintegra, ai sensi dell’art. 18, secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori e dell’art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 23/2015. Entrambe le suddette norme prevedono che in caso di condanna del datore di lavoro al pagamento di tale indennità, il datore di lavoro sia tenuto altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali che maturano su tale indennità, contribuzione peraltro dovuta anche sulla scorta della consolidata prassi in materia (ex plurimis, Circolari INPS n. 263/1997 e 125/1992). Per quanto invece attiene al trattamento fiscale proprio di tale indennità risarcitoria, la giurisprudenza in materia (ex multis, Corte di Cassazione, sez. trib., n. 20482 del 6 settembre 2013) ha confermato che l’indennità di cui trattasi è soggetta a tassazione separata. Pertanto, nel caso in esame l’importo a titolo di risarcimento danni dovrà essere sottoposto a prelievo contributivo ed a tassazione separata, mentre l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro sarà soggetta unicamente a tassazione separata, e non a contribuzione previdenziale.

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