Rapporti di lavoro

Welfare aziendale, così la sostituzione del premio con contributi alla previdenza complementare

di Cristian Valsiglio

Per quanto concerne la possibilità di sostituire i premi di risultato detassabili in versamenti a fondi di previdenza complementare, la disposizione normativa attualmente vigente dispone: da un lato che i predetti contributi oggetto di opzione da parte del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche oltre il limite massimo di deducibilità stabilito dal d.lgs. 252/2005 (euro 5.164,57); dall'altro che gli stessi non possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 10%.
Sotto l'aspetto operativo la disposizione agevolativa di sviluppa in tre direzioni:
1)La tassazione dei contributi optati;
2)l'assoggettamento al contributo di solidarietà INPS del 10%.
3)la tassazione della prestazione

Tassazione dei contributi

I primi due temi possono essere analizzati congiuntamente.

A parere dell'Agenzia delle entrate (Circ. AE 5/E/2018)
i contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio monetario sono classificabili come contributi analoghi a quelli indicati nell'art. 51, co. 2, lett. h) del T.u.i.r. e pertanto contributi “trattenuti” al dipendente. L'indicazione è particolarmente importante in quanto qualora tale contribuzione fosse considerabile a carico del dipendente ciò implicherebbe il non assoggettamento dell'importo sostituito al contributo di solidarietà del 10% all'INPS.
La disposizione contributiva, prevista dall'art. 6 del d.lgs. 314/1997, afferma che:
1)il contributo a carico del dipendente versato alla previdenza complementare è assoggettato a contribuzione ordinaria e quindi l'eventuale trattenuta non può diminuire l'imponibile previdenziale;
2)il contributo a carico del datore di lavoro versato alla previdenza complementare è assoggettato ad un prelievo di solidarietà fissato nella misura del 10%.
Da ciò risulta fondamentale capire se la quota di premio monetario sostituita su opzione del lavoratore in contribuzione ai fondi debba essere considerata contribuzione a carico del dipendente ovvero contribuzione a carico azienda. La natura del contributo è fondamentale per identificare l'assoggettamento al 10% di solidarietà: nella pratica si riscontrano comportamenti divergenti che necessiterebbero di un chiarimento solido; infatti c'è chi ritiene, per la ratio agevolativa della disposizione, di non assoggettare a detto contributo il predetto premio sostituito in previdenza complementare, anche alla luce della completa esenzione fiscale dell'opzione; e chi contrariamente ritiene il predetto contributo a carico dell'azienda e quindi assoggettabile al 10% di solidarietà.
Il tema è chiaramente contributivo e per tale motivo sarebbe opportuno un intervento da parte dell'INPS o del Ministero del Lavoro; tuttavia, alla luce della circolare dell'Agenzia delle entrate 5/E/2018 è possibile fare qualche ulteriore ragionamento in materia.
Come sopra anticipato la predetta circolare fa un riferimento specifico ad una disposizione, la lett. h) del co. 2 dell'art. 51 del T.u.i.r., che consentirebbe scenari agevolativi particolarmente incisivi in quanto se il premio monetario optato dovesse compensare la maggior contribuzione volontaria trattenuta al dipendente, quest'ultima determinerebbe un onere deducibile in busta paga deducibile anche oltre il limite di euro 5.164,57 (o il maggiore limite per gli iscritti di prima occupazione).
Tale suggestiva interpretazione, seppur riscontrabile dal tenore letterale della circolare 5/E/2018, richiederebbe una conferma possibilmente tramite una nota di prassi congiunta dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del Lavoro.
Infatti nella prassi fiscale la lett. h) del co. 2 del T.u.i.r. non è sempre stata interpretata in maniera ortodossa, prestandosi ad ambigue definizioni per differenti utilità.
A titolo esemplificativo, il Ministero delle Finanze con circ. 29/E/2001 aveva assimilato il concetto di trattenuta a carico del dipendente ai sensi della lett. h) del co. 2 dell'art. 51 del T.u.i.r. ai contributi non solo trattenuti ma anche a quelli versati ai fondi di previdenza complementare per il tramite del datore di lavoro, confondendo in quell'occasione la natura della contribuzione ma consentendo la deducibilità in fase di determinazione del reddito di lavoro dipendente anche della contribuzione a carico del datore di lavoro, così evitando che il dipendente-contribuente dovesse ricorrere alla dichiarazione reddituale.
Dal tenore letterario della norma agevolativa si potrebbe ritenere che il premio aziendale, una volta optato, diventi comunque nelle disponibilità del dipendente il quale potrà, su propria scelta, versare una contribuzione volontaria a proprio carico ai fondi di previdenza complementare; in questo caso il contributo dovrebbe essere considerato per sua natura contributo a carico del dipendente e quindi non assoggettabile al 10% di solidarietà INPS.

Il superamento del limite di deducibilità
La sostituzione del premio detassabile in contributi alla previdenza complementare consente il superamento dei limiti di non concorrenza al reddito previsti dalle specifiche norme, purchè nel limite dell'importo massimo detassabile (euro 3.000 o euro 4.000).
Per i soggetti non iscritti di prima occupazione ante 1.1.2007, il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è pari a euro 5.164,57 (vedi Tabella 1).

Per soggetti iscritti di prima occupazione all'1.1.2007, il limite di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è pari a euro 5.164,57 a cui si aggiunge un ulteriore valore massimo di euro 2.582,29 (relativo ai contributi versati nei primi cinque anni), per un totale di euro 7.746,86 da sfruttare dal sesto anno successivo a quello di iscrizione (vedi Tabella 2).

Tassazione della prestazione pensionistica
Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l'esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica. Ne consegue che entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati, alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale. Considerata la ratio della disposizione in esame, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'equiparazione dei contributi sostitutivi del premio di risultato a quelli non dedotti dal reddito, operi non solo in caso di erogazione della prestazione pensionistica ma anche nell'ipotesi di erogazione di anticipazioni o di riscatto della prestazione stessa.

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