Rapporti di lavoro

Ritiro dei documenti di guida se l’autotrasportatore effettua il riposo lungo a bordo del veicolo

di Massimo Braghin

Il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo va considerato come non goduto in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente.

È quanto emerge dalla circolare protocollo numero 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018 del dipartimento della Pubblica sicurezza, del ministero dell'Interno che ha recepito la sentenza della Corte europea di giustizia C-102/16 del 20 dicembre 2017 nella quale veniva data un’interpretazione concernente i paragrafi 6 e 8, del regolamento Ce 561/2006 che trattano la materia dei riposi obbligatori per i conducenti del settore dell'autotrasporto.

Infatti il regolamento, non distinguendo tra l'ipotesi nella quale il riposo settimanale sia goduto in modo regolare e quella nella quale risulti fruito in maniera ridotta, prevede 45 ore di riposo settimanale (talora riducibili a 24) ai quali vanno aggiunti quelli giornalieri che sono più brevi. Va ricordato che in trasferta è possibile trascorrere i momenti di sosta a bordo del mezzo se lo stesso è in sosta e risulta appositamente attrezzato e pertanto, se così fosse, soltanto in caso di riposo ridotto si può riposare a bordo dell'automezzo mentre in caso di riposo settimanale regolare, l'autista lo deve trascorrere fuori dal veicolo. Diversamente un conducente potrebbe effettuare la totalità dei propri periodi di riposo in cabina, peggiorando sensibilmente le sue condizioni di lavoro in contrasto con le previsioni del regolamento.

La normativa italiana sui riposi settimanali (articolo 9 del Dlgs 66/2003) stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero pari a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

Il ministero dei Trasporti è intervenuto in quanto nel nostro ordinamento non esistono sanzioni per queste violazioni e se dovessero essere accertate a seguito di controlli su strada e nel momento in cui vengono commesse, potrà essere contestata la violazione prevista dall'articolo 174, comma 7, del Codice della strada prevista nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%) con conseguente ritiro dei documenti di guida e intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del riposo nella modalità corretta

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