Rapporti di lavoro

Sì all’attività lavorativa in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Il ministero del Lavoro apre un'altra finestra per il lavoro dei cittadini stranieri (extracomunitari) in Italia. La novità è introdotta con la lettera congiunta, protocollo 4079 del 7 maggio 2018 tra ministero del Lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con la quale viene precisato che i cittadini richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

L'iniziativa ministeriale trae motivo da alcune segnalazioni degli ispettorati territoriali circa la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Sul punto il ministero ha evidenziato il quadro normativo vigente disciplinato dal testo unico sull'immigrazione, contenuto nel Dlgs 826/1998 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con Dpr 394/1999. In base a tali disposizioni, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere in Italia attività di lavoro subordinato o autonomo, con gli stessi limiti di età previsti per i lavoratori italiani, fino alla scadenza del permesso stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato.

Lo stesso testo unico (articolo 5, comma 9-bis) consente, a sua volta , al cittadino straniero che richieda il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso, in attesa del suo rilascio ovvero per il suo rinnovo e, comunque, fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, secondo il comma 4, e dell'articolo 13 del regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che il cittadino straniero sia in possesso della ricevuta, rilasciata dal competente ufficio, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Sebbene tale ultima disposizione non venga sancita anche a favore dei richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari, il ministero, con la lettera 4079/2018, non ha avuto dubbi che si possa estendere anche a quest'ultima circostanza la disposizione derogatoria contenuta nell’articolo 5, comma 9-bis del testo unico.

Ciò è stato motivato tenendo anche conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di chiedere e ottenere anche un permesso per lavoro subordinato. È sufficiente, quindi, perché i cittadini stranieri possano legittimamente svolgere attività lavorativa, in attesa del rilascio del permesso per motivi familiari che dimostrino, nei termini sopra richiamati, di aver tempestivamente richiesto tale permesso.

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