Contratto a termine per ragioni sostitutive
Alla lavoratrice assente spetta comunque il diritto al rientro sul posto di lavoro. Nel caso in esame bisognerebbe verificare se l’apposizione del termine nel contratto di lavoro sia stata fatta con riferimento a una data certa (per esempio il 31 dicembre 2018) oppure se è incerta la data esatta (cd. termine per relationem – normalmente utilizzato nei contratti per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità). Se la data è certa la lavoratrice assunta a termine ha diritto di percepire la retribuzione dovuta fino alla scadenza stabilita nel rapporto se lo stesso è risolto con anticipo (per il rientro anticipato della lavoratrice assente). Invece qualora la data del termine è stabilita per relationem il rapporto può essere risolto quando la lavoratrice assente rientra. Si ritiene che non sia necessario comunicare la modifica delle ragioni sostitutive perché la lavoratrice è comunque ancora assente e gli eventi successivi legati all’assenza per maternità (malattia e recupero energie psico-fisiche dopo la perdita del bambino). In ogni caso si consiglia di parlare con le due lavoratrici per concordare la data di rientro e la cessazione del contratto a termine.