L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto a termine per ragioni sostitutive

di Josef Tschoell

La domanda

Salve, ho un'azienda che ha assunto una lavoratrice a tempo determinato per sostituire altra lavoratrice in maternità. La lavoratrice in maternità ha sfortunatamente perso il bambino ed è in malattia preavvertendo il datore che al temine della malattia chiederà la fruizione delle ferie maturate. Essendo dunque cambiata la ragione sostitutiva, ma non il lavoratore sostituito, la domanda è: posso continuare a tenere assunta la lavoratrice in sostituzione senza comunicarle nulla o devo comunicarle la modifica delle ragioni sostitutive? O devo addirittura cessare il rapporto di lavoro? insomma come devo comportarmi? Dati i tempi strettissimi avrei urgente necessità di una risposta. Grazie.

Alla lavoratrice assente spetta comunque il diritto al rientro sul posto di lavoro. Nel caso in esame bisognerebbe verificare se l’apposizione del termine nel contratto di lavoro sia stata fatta con riferimento a una data certa (per esempio il 31 dicembre 2018) oppure se è incerta la data esatta (cd. termine per relationem – normalmente utilizzato nei contratti per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità). Se la data è certa la lavoratrice assunta a termine ha diritto di percepire la retribuzione dovuta fino alla scadenza stabilita nel rapporto se lo stesso è risolto con anticipo (per il rientro anticipato della lavoratrice assente). Invece qualora la data del termine è stabilita per relationem il rapporto può essere risolto quando la lavoratrice assente rientra. Si ritiene che non sia necessario comunicare la modifica delle ragioni sostitutive perché la lavoratrice è comunque ancora assente e gli eventi successivi legati all’assenza per maternità (malattia e recupero energie psico-fisiche dopo la perdita del bambino). In ogni caso si consiglia di parlare con le due lavoratrici per concordare la data di rientro e la cessazione del contratto a termine.

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