Rapporti di lavoro

Aggiornata l’indennità per i volontari del soccorso alpino

di Antonio Carlo Scacco

Il ministro del Lavoro, con decreto 16 maggio 2018, ha aggiornato l'importo mensile dell’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi impegnati in attività di soccorso alpino e speleologico per i giorni di assenza dal lavoro

La disciplina che regolamenta le assenze dal lavoro e il trattamento economico attribuito ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico è contenuta nella legge 18 febbraio 1992 numero 162 e nel Dm 24 marzo 1994 numero 379, contenente le norme attuative.

L'articolo 1, comma 3, della legge stabilisce che i volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

L'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale stabilisce che l'ammontare dell'indennità spettante al volontario lavoratore autonomo è determinata annualmente con decreto del ministro del Lavoro. In attuazione di tale ultima disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 16 maggio 2018, il quale ha fissato l'indennità compensativa per il 2018 in 2.148,41 euro mensili (era pari a 2.138,86 euro nel 2017), tenuto conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria.

Il ministero del Lavoro, con circolare 18 gennaio 1995 numero 11, ha chiarito che l'esercizio del diritto all'astensione dal lavoro per il lavoratore autonomo trova la sua ragion d'essere solo quando sia stato impegnato in operazioni di soccorso o in esercitazioni in giorni in cui normalmente svolge l'attività lavorativa.

Pertanto l'indennità compensativa giornaliera spetta al volontario lavoratore autonomo:
1) anche se il soccorso o l'esercitazione abbiano impegnato il volontario per un periodo inferiore a quello lavorativo;
2) anche per il giorno successivo, purché ovviamente lavorativo, se le operazioni si siano protratte oltre otto ore;
3) per il giorno successivo, purché lavorativo, in caso di interventi di soccorso notturni (oltre le ore 24), in conseguenza del maturato diritto al riposo.

Gli interventi (e/o riposi) cadenti in giorni non lavorativi non sono indennizzati.
Ai fini della liquidazione delle indennità compensative, la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile per ventidue giornate nel caso in cui l’attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto nell'arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel caso in cui l’attività venga svolta nell'arco di sei giorni per settimana.

Per percepire l'indennità il lavoratore autonomo deve presentare domanda, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, alla direzione territoriale del Lavoro competente. Alla domanda, contenente le generalità del volontario deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei Comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata.Le domande vanno prodotte in bollo.

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