Rapporti di lavoro

I requisiti del distacco nelle imprese in rete

di Alberto Bosco

Il contratto di rete disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito dalla legge n. 33/2009), l'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. n. 5/2009, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile.

Fonte normativa - Prima di esaminare le indicazioni diramante dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare 29 marzo 2018, n. 7, ricordiamo che l'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al co. 1, stabilisce i requisiti generali di legittimità del distacco: ebbene, esso si configura quando un datore di lavoro:
a) per soddisfare un proprio interesse;
b) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto;
c) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Quanto alla temporaneità, comunemente si ritiene che, non essendo fissato un termine massimo di durata, essa possa essere ritenuta sussistente sino a che permanga un interesse – di tipo produttivo – in capo al datore di lavoro distaccante. Tale interesse, peraltro, non può mai consistere in un “guadagno”.

Cass. n. 1168/2015 - La previsione normativa ha trovato applicazione in qualche rara decisione, tra le quali merita di essere segnalata Cass. 22 gennaio 2015, n. 1168, la cui massima è così riassumibile: qualora il distacco del dipendente avvenga nell'ambito di un gruppo di imprese che abbiamo sottoscritto un contratto di rete d'impresa (ex articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009), l'interesse del distaccante sorge automaticamente, e si presume iuris et de iure, in forza dell'operare della rete, che è un contratto con cui più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e competitività, collaborano nell'esercizio dell'impresa.

La circolare ministeriale del 2013 - Il Ministero del Lavoro, nella circolare 29 agosto 2013, n. 35, si era limitato a osservare che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo avrebbe dovuto soltanto verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

L'intervento dell'INL - Ora, a seguito di alcune “azioni commerciali” poste in essere in evidente spregio della norma, l'Ispettorato ha quindi diramato nuove, e assai più stringenti disposizioni, anzitutto precisando che “il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese”: ecco di seguito le indicazioni dell'INL.


Soggetti stipulanti
Il contratto di rete può essere stipulato solo tra 2 o più imprese: non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 cod. civ. (esempio: professionisti e associazioni). (*)
Gli ispettori, anzitutto, devono verificare l'esistenza di un contratto di rete tra tutti i soggetti coinvolti e che esso sia iscritto nel registro delle imprese.

Requisiti del distacco
A differenza di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003, in forza del quale, per ricorrere al distacco, è necessario che sussistano l'interesse e la temporaneità, nel caso in esame l'interesse del distaccante consegue “automaticamente” alla costituzione di una rete tra imprese.

Assunzione e altri obblighi
I lavoratori soggetti da distaccarsi nell'ambito del contratto di rete devono essere formalmente assunti, con l'assolvimento dei relativi adempimenti di legge (COB di instaurazione rapporto, consegna dichiarazione di assunzione e registrazioni sul LUL) da una delle imprese partecipanti, anche ove si tratti di socio di cooperativa.

Salute e sicurezza
L'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo l'obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Trattamento del lavoratore
Il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore che lo ha assunto: ciò anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

Responsabilità solidale
Le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i datori partecipanti alla rete, dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati; ciò perché i firmatari del contratto di rete sono tutti datori nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003

Contratto collettivo
Rilevano anche quelle omissioni contributive derivanti dall'applicazione di un contratto collettivo privo della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dell'art. 1, co. 1 del D.L. n. 338/1989. (**)

(*) L'articolo 2082 cod. civ. dispone che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economia organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
(** ) Tale norma dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

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