di Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto

La domanda

Premesso che il Testo Unico (2014) sulla Rappresentanza prevede (parte seconda) che che per l'elezione della rappresentanza in azienda ... l'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parfte delle OO.SS. come sopra individuate, si chiede: nel momento in cui una singola O.S. formalizza all'azienda la volontà di indire le elezioni (senza il coinvolgimento di altre oo.ss.) può (o deve) l'azienda comunicare l'intenzione della O.S. richiedente alle altre OO.SS. non 'chiamate in causa' dalla prima O.S.?

Si premette che ai sensi dell’art. 1, sezione seconda, del Testo Unico sulla Rappresentanza, sottoscritto da Confindustria e da CGIL, Cisl e Uil in data 10 gennaio 2014, la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie può avvenire “ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale”, nonché delle “organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva”, oltre che delle “associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali”. La norma sopra citata prevede inoltre che tale iniziativa “può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate”, analogamente a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993, che aveva disciplinato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU. A questo proposito, si osserva che né il sopracitato Testo Unico sulla Rappresentanza attualmente in vigore, né gli Accordi Interconfederali previgenti in materia, contengono disposizioni che prevedano se il datore di lavoro, al quale una rappresentanza sindacale abbia comunicato la volontà di indire le elezioni della RSU, sia tenuto a comunicare tale circostanza ad altre organizzazioni sindacali, ovvero ne abbia facoltà. Infatti, l’art. 1 della terza sezione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014 prevede che in tali casi, il datore di lavoro sia tenuto a porre a disposizione della RSU un apposito albo, ove le organizzazioni sindacali affiggeranno la comunicazione relativa all’indizione delle elezioni, mentre l’art. 22 di tale sezione sancisce che la Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva, e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Pertanto, le suddette fonti che disciplinano le elezioni delle RSU non prevedono che il datore di lavoro sia tenuto ad informare le altre organizzazioni sindacali - né che ne abbia facoltà - riguardo all’avvenuta indizione delle elezioni delle RSU da parte di una sigla sindacale, ed anche la giurisprudenza in materia non risulta che si sia pronunciata in merito a tali aspetti. Sotto tale profilo, occorre peraltro evidenziare che l’organizzazione sindacale che affigga sull’albo aziendale la comunicazione di indizione delle elezioni della RSU, provvede in tal modo ad informare i lavoratori e le altre sigle sindacali presenti in azienda in merito a tale iniziativa, rendendo pubblica tale elezione anche a beneficio delle altre sigle sindacali. In ogni caso, anche la giurisprudenza di merito ha ricordato che “il datore di lavoro è privo di qualsivoglia potere di controllo sulle elezioni della Rsu, dall’iniziativa sino alla proclamazione degli eletti” (cfr. Trib. Ascoli Piceno 30 novembre 2012, n. 912), ed ha inoltre sancito che al datore di lavoro è preclusa “qualsiasi ingerenza relativa all’espletamento delle consultazioni elettorali” (cfr. Trib. Tivoli 23 novembre 2010, Diritto delle Relazioni Industriali, 2016, 863), principi che dovrebbero indurre il datore di lavoro a valutare con cautela se inviare comunicazioni in tal senso ad organizzazioni sindacali diverse da quella che ha indetto le elezioni della RSU. Sotto altro profilo, si rileva che il quesito non specifica quale sia il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla società nel caso di specie, né indica se presso tale società viga un contratto collettivo aziendale o altra fonte volta a regolare le relazioni sindacali in materia, pertanto non è dato sapere se esistano norme collettive che attribuiscano al datore di lavoro specifiche facoltà o oneri di comunicazione al riguardo in tale ipotesi. In ragione di quanto precede, si ritiene che l’azienda che riceva da una sola organizzazione sindacale la comunicazione volta ad indire le elezioni delle RSU, non sia tenuta a comunicare tale iniziativa alle altre organizzazioni sindacali non destinatarie di tale comunicazione, e non abbia facoltà di procedere a comunicazioni al riguardo in assenza di espresse previsioni di fonte collettiva che lo prevedano.

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